Cassazione Civile, Sentenza n. 4392/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Contenzioso relativo alla classificazione doganale e al rimborso dei dazi sull'importazione di partite dichiarate come "acido tiottico". La contribuente sosteneva che per errore materiale era stato indicato un codice diverso e che la sostanza rientrava nella voce dell'acido valerico (soggetta ad esenzione/aliquota diversa). La Corte di merito aveva accolto l'appello della società ritenendo che l'acido tiottico fosse sinonimo di acido valerico sulla base della documentazione europea (ECIS) e del medesimo CAS number (1077-28-7), permettendo la correzione dell'errata classificazione e il rimborso dei dazi. L'Agenzia impugnava in Cassazione denunciando vizio di motivazione, mancato esame di fatto decisivo (differenza nella composizione chimica relativa alla presenza di zolfo) e violazione degli oneri probatori e della normativa tariffaria/unionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla presunta motivazione apparente e ha respinto le censure sul mancato esame della formula chimica e sulla interpretazione del regolamento comunitario. Il Collegio ha confermato che la documentazione (ECIS) e il Regolamento (UE) n. 2069/2018 indicano la voce corrispondente al composto 5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valerico con CAS RN 1077-28-7 e che tale individuazione giustifica la rettifica della classificazione e il rimborso chiesto dalla società. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al vizio di motivazione; valutazione della motivazione del giudice di merito non ritenuta apparente dalla Corte di Cassazione.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato nella doglianza sulla motivazione; la Corte ha ritenuto il percorso logico della sentenza impugnata adeguato.
art. 36 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Norma sul processo tributario richiamata nei motivi di cassazione; le questioni procedurali e di motivazione sono state valutate conformemente dalle sezioni giudicanti.
art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3, 4, 5)
Fondamento dei motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione apparente, omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha ritenuto infondati sia il motivo di motivazione apparente (n.4) sia quelli per omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'onere della prova (nn.5 e 3).
art. 2697 cod. civ.
Richiamato in relazione all'onere della prova sull'identità merceologica; la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta (ECIS, regolamento UE) fosse idonea a dimostrare la corrispondenza tra le denominazioni.
Regolamento (UE) n. 2069/2018
Allegato: "5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valerico (CAS RN 1077-28-7)" in corrispondenza ex 293499 90 61
Il Regolamento contiene la voce tariffaria e la specifica sostanza con relativo CAS RN; la Corte ha considerato tale corrispondenza normativa determinante per ritenere ricompresa la merce nella sotto-voce più analitica e quindi per autorizzare la rettifica della classificazione.
European Customs Inventory of Chemical Substances (ECIS)
Inventario doganale europeo delle sostanze chimiche utilizzato dalla Corte di merito per individuare sinonimi e CAS number concordanti; considerato fonte probatoria rilevante per stabilire che "acido tiottico" sia un sinonimo/identificativo riferibile al medesimo CAS RN del composto indicato nel Regolamento UE.
Giurisprudenza CGUE, causa C-496/19
Richiamata la principio secondo cui un'ispezione fisica all'importazione non impedisce la successiva richiesta di revisione/rimborso da parte dell'importatore; utile a definire la non preclusività di eventuali rettifiche successive.
Tariffa doganale (TARIC) - codici ex 2934/29349990/29349990 61
La Corte ha richiamato il principio secondo cui va privilegiata la sottovoce più analitica e specifica rispetto alla macrocategoria residuale quando la natura reale del prodotto consente l'iscrizione nella voce più precisa.
Massime di principio
- Le classificazioni doganali devono riflettere la reale natura del prodotto; quando esiste una sottovoce più analitica e pertinente questa prevale sulla voce residuale.
- Inventari e banche dati ufficiali (es. ECIS) e il Regolamento UE sulle nomenclature tariffarie sono fonti rilevanti e vincolanti per l'identificazione delle sostanze e possono prevalere su documenti commerciali incongruenti.
- Errori materiali documentali (es. CAS number errato sulle fatture) possono essere rettificati se esistono elementi documentali coerenti (batch number, fatture successive, certificati, registrazioni) che consentono di ricondurre la merce allo stesso produttore/ordine.
- La presenza o assenza di atomi nella formula chimica (es. atomi di zolfo) è fattore tecnico rilevante, ma la sua incidenza sulla classificazione può essere superata se fonti ufficiali indicano che denominazioni diverse condividono lo stesso identificatore (CAS RN) e ricadono nella stessa voce tariffaria.
- L'onere della prova della merce effettivamente importata grava sull'importatore che chiede revisione, ma la prova può essere fornita anche attraverso documentazione pubblica e normativa; un'ispezione fisica eseguita all'importazione non esclude la possibilità di ottenere successivamente rimborsi se emergono elementi probatori idonei.
- In contenziosi doganali è determinante l'esame combinato di documenti commerciali, certificazioni analitiche, inventari chimici e norme tariffarie comunitarie per definire la corretta classificazione.
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