Cassazione Civile, Sentenza n. 4397/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Donner impugnava la condanna a pagare, in qualità di garante/fideiussore del regime di transito comunitario per merci (tabacco e accessori) che, secondo l'Ufficio delle Dogane di Salerno, non erano state esportate e erano rimaste nel territorio doganale UE. Il ricorso deduceva, in particolare: (i) la limitazione della garanzia al massimale di Euro 25.000 risultante dal certificato di garanzia emesso dall'ufficio di Monaco; (ii) la mancata notifica al fideiussore, da parte dell'autorità doganale di partenza, del mancato appuramento del regime entro il termine di 9 mesi di cui all'art. 85 del Reg. (UE) 2015/2446; (iii) la natura "accessoria" della garanzia e la possibile incompatibilità della chiamata diretta al garante senza preventiva escussione del titolare del regime; (iv) questioni di qualificazione normativa fra regime di transito e regime di esportazione (art. 270 CDU) e l'applicazione di sanzioni previste dal D.P.R. n. 43/1973.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: ha accertato che l'obbligazione doganale, essendo sorta per fatti riscontrati dall'Ufficio doganale italiano (Salerno), imponeva l'applicazione dell'art. 85 del Reg. (UE) 2015/2446; tale norma richiede due notifiche al fideiussore (una da parte dell'autorità di partenza entro 9 mesi e una da parte dell'autorità competente ai sensi dell'art. 87 entro 3 anni). Poiché mancava la prova dell'avvenuta notifica da parte dell'autorità di partenza nei termini di 9 mesi, la Corte ha dichiarato che il fideiussore è dispensato dai suoi obblighi ai sensi dell'art. 85, par. 3, Reg. (UE) 2015/2446; conseguentemente il motivo è stato accolto e gli altri motivi sono stati assorbiti. Ne consegue l'impossibilità di far valere la garanzia nei confronti di Donner per gli importi richiesti dall'Agenzia.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione - CDU), art. 79
"L'obbligazione doganale per merci soggetta ai dazi all'importazione sorge: in seguito all'inosservanza di: a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale..." (testo integrale citato nella sentenza)
L'art. 79 individua le ipotesi che fanno sorgere l'obbligazione doganale e chi può essere considerato debitore; la Corte ha osservato che le irregolarità lamentate dalla Dogana devono rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo per fondare l'obbligazione, ma ha però ritenuto altresì che, nella fattispecie, la decisione doveva basarsi sulla disciplina delle notifiche e della competenza (art. 87 e art. 85 Reg. delegato).
Regolamento (UE) 2015/2446 (Regolamento delegato), art. 85
"1. Quando il regime di transito unionale non è stato appurato, le autorità doganali dello Stato membro di partenza notificano al fideiussore il mancato appuramento del regime entro nove mesi dalla data prescritta per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione. 2. ... le autorità doganali determinate a norma dell'articolo 87 del codice notificano al fideiussore, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che egli è o potra' essere tenuto al pagamento... 3. Il fideiussore è dispensato dai suoi obblighi se una delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 non è stata effettuata entro i termini previsti."
La Corte ha interpretato la norma in senso letterale: entrambe le notifiche (quella dell'autorità di partenza entro 9 mesi e quella prevista dal par. 2 entro 3 anni dall'autorità competente) sono necessarie per mantenere l'efficacia della garanzia; la mancata prova della notifica di partenza determina la decadenza/dispensazione del fideiussore.
Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), art. 87
"1. L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui è presentata la dichiarazione in dogana... 2. Se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato ... l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione sotto tale regime..."
La Corte ha usato l'art. 87 per determinare quale fosse l'autorità competente: poiché la contestazione era relativa a fatti verificatisi dopo la presentazione della documentazione a Salerno, l'obbligazione è sorta in Italia e dunque la notifica da parte dell'autorità di partenza era necessaria ai fini dell'art. 85.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, art. 155
Citato dalla parte ricorrente in relazione a riduzioni/esenzioni di garanzia, ma non è stata centrale nella decisione: la Corte si è concentrata sull'art. 85 del Reg. delegato e sulla prova delle notifiche.
Regolamento (UE) 2018/1118
Richiamato in relazione alle condizioni per ridurre o esonerare la garanzia; la Corte non ha fondato la decisione su questo regolamento.
D.P.R. 23/01/1973 n. 43, art. 305
La parte deduceva l'inapplicabilità di sanzioni previste in capo allo spedizioniere se mosse al garante; la Corte ha valutato la questione ma il punto decisivo è stato l'art. 85 del Reg. delegato; l'art. 305 non ha determinato la decisione finale.
Massime di principio
- Per far valere la garanzia contro il fideiussore in caso di mancato appuramento del regime di transito sono necessarie le notifiche previste dall'art. 85 del Reg. (UE) 2015/2446: quella dell'autorità di partenza entro 9 mesi e quella dell'autorità competente entro 3 anni; la mancata prova di una delle due notifiche dispensa il fideiussore.
- La determinazione dell'autorità competente si effettua con i criteri dell'art. 87 CDU: l'obbligazione doganale sorge dove si verifica il fatto che la fa sorgere; ciò è rilevante per individuare chi doveva effettuare la notifica prevista dall'art. 85.
- In sede di verifica della responsabilità del garante, occorre acquisire e conservare la documentazione di sistema (entrate "CA" o simili, date di presentazione, M.R.N., certificati di garanzia) per provare l'avvenuta o mancata notificazione e l'effettivo massimale della garanzia.
- Se la garanzia è limitata per massimale (es. certificato che indica un importo massimo), le richieste di pagamento devono essere valutate rispetto a tale limite; la parte che invoca la garanzia deve provare la capacità residua e la legittimità dell'escussione.
- In casi di dubbio su interpretazioni di norme comunitarie rilevanti (es. natura accessoria o autonoma della garanzia, sequenza delle notifiche), valutare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; nel caso concreto la questione processuale delle notifiche è risultata decisiva.
- Per i garanti e le banche corrispondenti in Italia è strategico eccepire tempestivamente la mancata notifica e richiedere l'acquisizione delle prove di notifica dall'autorità di partenza; l'omessa prova può determinare la decadenza della pretesa.
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