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Sentenza

Sentenza del 08/10/2018 n. 1776 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Registrazione di decreto ingiuntivo - Soggetto debitore ammesso al gratuito patrocinio - Imposta prenotata a debito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione relativo a un'imposta di registro di Euro 40.351,75, sostenendo che l'imposta sul decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti non dovesse essere richiesta a lei, ma prenotata a debito, poiché era stata ammessa al gratuito patrocinio con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto del 30 ottobre 2013. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che la prenotazione a debito fosse possibile solo se sull'originale del decreto fosse stata annotata dal cancelliere l'ammissione al beneficio e l'autorità emanante.

La decisione

La Commissione Tributaria ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento della pretesa nei confronti della contribuente. Ha ritenuto che l'ammissione al gratuito patrocinio fosse effettiva, documentata e non revocata e che l'imposta di registro dovesse essere prenotata a debito, senza essere posta a carico della beneficiaria. La mancata annotazione sull'originale del decreto è stata qualificata come omissione formale imputabile al cancelliere, non idonea a far ricadere l'imposta sulla parte ammessa al beneficio. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.662,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 131, comma 2, lettera d), legge 30 maggio 2002, n. 115

    Con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'imposta di registro è prenotata a debito nei casi previsti dalla legge.

    L'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo non deve essere pagata dal soggetto ammesso al gratuito patrocinio, ma deve essere prenotata a debito.

  • Art. 59, comma 1, lettere a) e b), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma individua i casi in cui l'imposta di registro deve essere prenotata a debito, inclusi quelli collegati a procedimenti in cui è parte o beneficiario un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • Art. 60, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'annotazione sull'originale dell'atto dell'ammissione al gratuito patrocinio e dell'autorità che ha emesso il provvedimento costituisce un adempimento formale a carico del cancelliere. La sua omissione non elimina il diritto sostanziale alla prenotazione a debito e non può danneggiare il beneficiario.

  • Art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La parte soccombente nel processo tributario è condannata alla rifusione delle spese di giudizio, salvo diversa disposizione.

Massime di principio

  • Quando l'ammissione al gratuito patrocinio è stata validamente concessa e non è stata revocata, le imposte e le spese soggette a prenotazione a debito non possono essere richieste direttamente al beneficiario.
  • La mancata annotazione del provvedimento di ammissione sull'originale dell'atto, se dipende dal cancelliere o da altro ufficio, costituisce normalmente un'omissione formale e non fa venir meno il beneficio sostanziale.
  • Il contribuente ammesso al gratuito patrocinio non deve subire le conseguenze di un adempimento amministrativo spettante esclusivamente a un altro soggetto pubblico.
  • Per far valere il beneficio è comunque essenziale poter documentare l'ammissione al gratuito patrocinio, indicare il provvedimento e verificarne la mancata revoca.
  • L'amministrazione finanziaria, quando è a conoscenza dell'ammissione, non può fondare la pretesa tributaria esclusivamente sull'assenza dell'annotazione formale, ma deve considerare la situazione sostanziale risultante dagli atti.

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