Sentenza del 08/10/2018 n. 1776 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Registrazione di decreto ingiuntivo - Soggetto debitore ammesso al gratuito patrocinio - Imposta prenotata a debito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione relativo a un'imposta di registro di Euro 40.351,75, sostenendo che l'imposta sul decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti non dovesse essere richiesta a lei, ma prenotata a debito, poiché era stata ammessa al gratuito patrocinio con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto del 30 ottobre 2013. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che la prenotazione a debito fosse possibile solo se sull'originale del decreto fosse stata annotata dal cancelliere l'ammissione al beneficio e l'autorità emanante.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento della pretesa nei confronti della contribuente. Ha ritenuto che l'ammissione al gratuito patrocinio fosse effettiva, documentata e non revocata e che l'imposta di registro dovesse essere prenotata a debito, senza essere posta a carico della beneficiaria. La mancata annotazione sull'originale del decreto è stata qualificata come omissione formale imputabile al cancelliere, non idonea a far ricadere l'imposta sulla parte ammessa al beneficio. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.662,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 131, comma 2, lettera d), legge 30 maggio 2002, n. 115
Con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'imposta di registro è prenotata a debito nei casi previsti dalla legge.
L'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo non deve essere pagata dal soggetto ammesso al gratuito patrocinio, ma deve essere prenotata a debito.
Art. 59, comma 1, lettere a) e b), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma individua i casi in cui l'imposta di registro deve essere prenotata a debito, inclusi quelli collegati a procedimenti in cui è parte o beneficiario un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Art. 60, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'annotazione sull'originale dell'atto dell'ammissione al gratuito patrocinio e dell'autorità che ha emesso il provvedimento costituisce un adempimento formale a carico del cancelliere. La sua omissione non elimina il diritto sostanziale alla prenotazione a debito e non può danneggiare il beneficiario.
Art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La parte soccombente nel processo tributario è condannata alla rifusione delle spese di giudizio, salvo diversa disposizione.
Massime di principio
- Quando l'ammissione al gratuito patrocinio è stata validamente concessa e non è stata revocata, le imposte e le spese soggette a prenotazione a debito non possono essere richieste direttamente al beneficiario.
- La mancata annotazione del provvedimento di ammissione sull'originale dell'atto, se dipende dal cancelliere o da altro ufficio, costituisce normalmente un'omissione formale e non fa venir meno il beneficio sostanziale.
- Il contribuente ammesso al gratuito patrocinio non deve subire le conseguenze di un adempimento amministrativo spettante esclusivamente a un altro soggetto pubblico.
- Per far valere il beneficio è comunque essenziale poter documentare l'ammissione al gratuito patrocinio, indicare il provvedimento e verificarne la mancata revoca.
- L'amministrazione finanziaria, quando è a conoscenza dell'ammissione, non può fondare la pretesa tributaria esclusivamente sull'assenza dell'annotazione formale, ma deve considerare la situazione sostanziale risultante dagli atti.
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