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Sentenza

Sentenza n. 1582/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento della determinazione dirigenziale 8 febbraio 2024 n. 575 del Dirigente della Direzione “Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi” della Città Metropolitana di Torino; nonché di ogni altro provvedimento, atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, tra cui in particolare la relazione avente ad oggetto “AT018. Supporto giuridico-amministrativo, ai fini dell'individuazione delle persone fisiche eredi dei soggetti già individuati quali responsabili dell'inquinamento del sito di Carpice, nel procedimento amministrativo di bonifica riavviato da Città metropolitana di Torino in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 8032 del 2 dicembre 2021” del 28 dicembre 2023;

Giustizia amministrativa202400497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale che ha individuato gli eredi dei precedenti gestori del sito quali corresponsabili dell'inquinamento, ripartito le quote di responsabilità tra eredi e società ricorrente e diffidato i responsabili all'esecuzione degli interventi di bonifica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni ed eredi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la Città Metropolitana di Torino, in esecuzione di precedenti sentenze, ha individuato gli eredi dei soggetti che avevano gestito il conferimento di rifiuti urbani nell'area ex cava Carpice, attribuendo agli eredi una responsabilità complessiva del 20% e alla società ricorrente, quale avente causa della precedente proprietaria e utilizzatrice dell'area, una responsabilità dell'80%. Sono stati dedotti la violazione del giudicato formatosi sulle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, la violazione degli artt. 239, 240, 244 e 253 del d.lgs. n. 152/2006, l'incompetenza, la violazione degli artt. 2267, 2312 e 2949 c.c., la violazione della direttiva 2004/35/CE e del principio chi inquina paga, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. La ricorrente ha sostenuto che l'amministrazione avesse arbitrariamente distinto i rifiuti urbani da quelli industriali, attribuendo alla società tutta la componente industriale, benché l'area fosse stata utilizzata per il conferimento di rifiuti di diversa origine e fosse impossibile ricostruire con certezza la provenienza dei materiali. Ha inoltre contestato l'incidenza contaminante dello stoccaggio delle carcasse di autovetture, la riferibilità alla società dell'80% dei rifiuti presenti nell'intero sito, anche considerato che essa aveva acquisito soltanto una parte dell'area, e la quantificazione della propria responsabilità, ritenuta comunque inferiore al 20%.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le precedenti sentenze del TAR e del Consiglio di Stato avessero ormai definitivamente accertato la responsabilità della società ricorrente per l'inquinamento derivante dalle attività svolte sul sito dal 1967 al 1991 e la trasmissibilità mortis causa agli eredi della responsabilità dei precedenti gestori per il periodo anteriore. All'amministrazione residuava soltanto il compito di ricostruire le successioni, verificare eventuali accettazioni con beneficio d'inventario e determinare le quote individuali di responsabilità. Le questioni relative alla gestione della discarica, alla condotta dei danti causa e al nesso causale erano già coperte dal giudicato e non potevano essere rimesse in discussione. Il Collegio ha ritenuto adeguata l'istruttoria, fondata sulla consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio civile, sulle successive indagini tecniche e sulla documentazione amministrativa relativa alla gestione del sito. La stima del 20% di rifiuti urbani e dell'80% di rifiuti industriali è stata ritenuta coerente con le risultanze tecniche, anche in considerazione della maggiore durata temporale e della maggiore intensità delle attività riconducibili alla società. La perizia di parte non è stata ritenuta idonea a superare tali risultanze, perché priva di nuove indagini strumentali e basata su una rielaborazione dei dati già acquisiti. Il TAR ha ribadito che nelle bonifiche l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di esiti abnormi o manifestamente illogici; che il nesso causale può essere accertato secondo il criterio del più probabile che non, anche mediante presunzioni; e che, forniti sufficienti elementi indiziari, grava sul soggetto individuato come responsabile l'onere di dimostrare analiticamente una diversa dinamica causale. Ha inoltre escluso la violazione della disciplina europea e del principio chi inquina paga, affermando che le contaminazioni storiche non escludono l'obbligo di bonifica quando il pericolo di aggravamento sia ancora attuale. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente in favore della Città Metropolitana e del Comune, nella misura di euro 4.000 ciascuno oltre accessori; sono state compensate nei confronti delle altre parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 239 d.lgs. 152/2006

    Richiamato tra le disposizioni che la ricorrente assume violate; il giudice non ravvisa la dedotta violazione.

  • art. 240 d.lgs. 152/2006

    Richiamato tra le disposizioni che la ricorrente assume violate; il giudice non ravvisa la dedotta violazione.

  • art. 242, comma 1, d.lgs. 152/2006

    Il riferimento alle contaminazioni storiche conferma che la risalenza della condotta inquinante non esclude l'obbligo di bonifica quando permanga attuale il pericolo di aggravamento della situazione.

  • art. 244 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base del potere di individuazione dei responsabili della contaminazione e di imposizione degli obblighi di bonifica; la responsabilità richiede un nesso causale accertabile secondo il criterio del più probabile che non.

  • art. 253 d.lgs. 152/2006

    Richiamato tra le disposizioni che la ricorrente assume violate; il giudice non ravvisa la dedotta violazione.

  • art. 17 d.lgs. 22/1997

    La disciplina previgente rileva per affermare che gli obblighi di bonifica già sorti in capo ai responsabili deceduti potevano trasmettersi agli eredi.

  • art. 2267 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; il giudice non ravvisa la dedotta violazione.

  • art. 2312 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; il giudice non ravvisa la dedotta violazione.

  • art. 2949 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; il giudice non ravvisa la dedotta violazione.

  • direttiva 2004/35/CE

    La disciplina europea e il principio chi inquina paga non impediscono di applicare gli obblighi di bonifica a contaminazioni storiche, quando il pregiudizio ambientale permane e il responsabile è individuabile.

Massime di principio

  • Nella materia delle bonifiche ambientali, l'amministrazione può individuare il responsabile della contaminazione applicando il criterio civilistico del più probabile che non e ricorrendo anche a presunzioni, purché gli elementi indiziari siano complessivamente sufficienti a rendere più probabile l'ipotesi causale accolta rispetto alle alternative.
  • Quando l'amministrazione abbia fornito elementi indiziari analitici sull'ascrivibilità dell'inquinamento a un determinato soggetto, quest'ultimo non può limitarsi a prospettare genericamente la possibile responsabilità di terzi, ma deve dimostrare con pari analiticità una diversa dinamica causale e lo specifico fattore alternativo dell'inquinamento.
  • Le valutazioni tecniche dell'amministrazione in ordine alla caratterizzazione del sito, alla provenienza dei rifiuti e alla quantificazione delle quote di responsabilità sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando risultino abnormi, manifestamente illogiche o fondate su un'istruttoria carente; non è sufficiente una diversa elaborazione tecnica di parte priva di nuovi accertamenti strumentali.
  • Le contaminazioni storiche possono fondare attuali obblighi di bonifica se il pericolo di aggravamento della situazione ambientale permane; la successiva cessazione della condotta, la cessione dell'area o il decorso del tempo non escludono di per sé la responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento.
  • Quando una precedente sentenza passata in giudicato abbia accertato la responsabilità ambientale di determinati soggetti e la trasmissibilità dell'obbligo agli eredi, il successivo procedimento amministrativo non può rimettere in discussione tali profili, ma deve limitarsi agli accertamenti esecutivi indicati dal giudicato, quali l'identificazione degli eredi, l'eventuale beneficio d'inventario e la quantificazione delle rispettive quote.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiInvalidità del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipi di precauzione e prevenzione

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