Sentenza n. 36/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del Provvedimento Dirigenziale -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in data 02 luglio 2025, avente ad oggetto l'esclusione della odierna istante dal corso di formazione iniziale abilitante all'insegnamento; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso il Decreto Rettorale -OMISSIS- e successivamente modificato dal Decreto Rettorale -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla frequenza dei percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti per la classe di concorso A-28 Matematica e Scienze
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Università degli Studi di Udine l'ha esclusa dai percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti, ritenendo che, alla data del 12 marzo 2025, termine per la presentazione della domanda di ammissione, non possedesse tutti gli 84 CFU richiesti per la classe di concorso A-28. In particolare, risultava priva di 9 CFU nel settore MAT, avendo acquisito parte dei crediti richiesti solo successivamente alla scadenza. Sono stati dedotti vizi di violazione e falsa applicazione di disposizioni di legge e dei principi applicabili, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili. La ricorrente ha inoltre chiesto la tutela cautelare, prospettando il grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di conseguire tempestivamente l'abilitazione e partecipare al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente. Il TAR aveva inizialmente accolto interinalmente la domanda cautelare, disponendo il riesame. L'Università, all'esito del riesame, ha tuttavia confermato l'esclusione. La ricorrente non ha impugnato tale provvedimento entro il termine decadenziale e non risulta aver presentato domanda di partecipazione al successivo concorso docenti, neppure con ammissione con riserva ai sensi del bando.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'esclusione originaria. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che il provvedimento adottato dall'Università all'esito del riesame aveva confermato l'esclusione e che la ricorrente, avendone ricevuto notifica il 24 settembre 2025, avrebbe dovuto impugnarlo entro il termine decadenziale; tale termine era ormai scaduto. In secondo luogo, anche qualora il provvedimento successivo fosse stato considerato meramente confermativo e non un nuovo atto lesivo autonomamente impugnabile, la ricorrente non avrebbe comunque potuto conseguire alcuna utilità concreta dall'eventuale annullamento dell'atto originario. Il bene della vita perseguito era infatti la possibilità di conseguire l'abilitazione e partecipare al concorso docenti; il termine per presentare la domanda di concorso, fissato al 29 ottobre 2025, era scaduto e non risultava che l'interessata avesse presentato domanda con riserva di conseguimento del titolo abilitante. Il giudice ha quindi applicato l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo oggettivamente venuta meno l'utilità conseguibile dall'eventuale accoglimento del ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate, poiché dopo la fase cautelare e l'incidente di esecuzione le parti non avevano svolto ulteriore attività difensiva.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare proposta dalla ricorrente.
art. 59 c.p.a.
Richiamato in relazione all'incidente di esecuzione delle misure cautelari.
artt. 112 e 114 c.p.a.
Richiamati dalla ricorrente nell'istanza per l'esecuzione delle misure cautelari.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di prospettare d'ufficio alle parti la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 4, comma 7, del bando di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente
in considerazione della tempistica di conclusione da parte delle università dei percorsi di formazione iniziale del personale docente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 relativi all’anno accademico 2024/2025, possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti comuni coloro che sono iscritti per l’anno accademico 2024/2025 ai percorsi di abilitazione di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La riserva è sciolta positivamente qualora l’abilitazione sia conseguita entro il 31 gennaio 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 15 dicembre 2025 e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 tramite un’apposita istanza on-line. Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il termine sopra indicato comporta l’esclusione dalla procedura. Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali
Prevede la possibilità di partecipare con riserva al concorso per i soggetti iscritti ai percorsi abilitanti, subordinando lo scioglimento positivo della riserva al conseguimento dell'abilitazione entro il termine stabilito.
art. 10, comma 2, del bando di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente
a partire dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze
Individua il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, scaduto nel caso esaminato il 29 ottobre 2025 alle ore 23:59.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto di fatti o atti successivi, l'eventuale accoglimento non può più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale rispetto al bene della vita perseguito.
- Quando l'amministrazione, in esito a un riesame disposto in sede cautelare, adotta un provvedimento che conferma l'esclusione già impugnata, l'interessato deve valutare e, ove necessario, impugnare tempestivamente il nuovo atto; la mancata impugnazione entro il termine decadenziale può determinare lo spostamento dell'interesse processuale sul nuovo provvedimento e l'improcedibilità del ricorso originario.
- La mancata presentazione, entro il termine previsto dal bando, della domanda di partecipazione a una procedura concorsuale, anche con richiesta di ammissione con riserva ove prevista, esclude la possibilità di conseguire attraverso il giudizio sull'atto presupposto l'utilità finale consistente nella partecipazione al concorso e può determinare la sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata d'ufficio dal giudice, previa sottoposizione della relativa questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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