Sentenza n. 88/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1004/2024 in data 19 dicembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1004/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per tre anni scolastici, per l’importo di 500 euro annui, ed era stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente o altro equivalente. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza il 3 febbraio 2025 e il suo passaggio in giudicato, documentato dalla certificazione della cancelleria dell’11 aprile 2025. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. Risultava inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza per l’omessa esecuzione di un giudicato del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia, compiendo gli adempimenti necessari a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente o l’equivalente dovuto. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario operi entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da calcolarsi in misura pari agli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, dal giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo tardivo o, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente l’esperimento del giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione degli obblighi derivanti da un giudicato, anche formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di condannare l’Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la somma è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto dal giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ne ha rilevato il decorso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo anche per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non adempia agli obblighi conformativi o satisfattivi stabiliti dalla pronuncia.
- La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione della notificazione e del passaggio in giudicato della sentenza, consentono di ritenere sussistente l’inottemperanza quando il giudicato risulti rimasto ineseguito.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento, nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e individuare le modalità operative dell’intervento sostitutivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’Amministrazione inadempiente, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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