Cassazione Penale, Ordinanza n. 29323/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna per bancarotta documentale semplice. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con i primi due motivi, che la sua responsabilità era stata affermata nonostante fosse emerso che egli era solo una "testa di legno" e che non aveva consapevolezza delle condotte illecite degli amministratori di fatto della società. Con il terzo motivo ha lamentato vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere commisurato al fatto e alla sua personalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generici i primi due motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul rilievo che la bancarotta documentale semplice è punibile anche a titolo di colpa e che l'imputato, accettata consapevolmente la carica di amministratore, si era poi disinteressato per anni della gestione, mostrando grave negligenza rispetto agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, non rinvenute per l'intero periodo. Ha ritenuto altresì generico il motivo sulle attenuanti generiche per la mancata indicazione di elementi positivi specifici da valutare. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 3 L. fall.
La bancarotta documentale semplice è richiamata come fattispecie punibile anche a titolo di colpa, con obbligo dell'amministratore di tenere le scritture contabili e responsabilità per grave negligenza nel loro mancato reperimento.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono la prospettazione di elementi positivi concreti; una doglianza meramente assertiva e priva di specifici dati non è idonea a censurare il diniego.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 591 c.p.p.
I motivi di ricorso possono essere dichiarati inammissibili quando sono generici e non si confrontano realmente con le argomentazioni decisive della decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in deduzioni generiche e non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In materia di bancarotta documentale semplice, la responsabilità dell'amministratore può essere affermata anche a titolo di colpa quando il soggetto, pur avendo consapevolmente assunto la carica, ometta per lungo tempo di curare la tenuta delle scritture contabili e si disinteressi della gestione societaria.
- La mera allegazione di essere un prestanome o una 'testa di legno' non esclude di per sé la responsabilità, se la decisione di merito fonda la condanna sulla consapevole assunzione dell'ufficio e sulla negligenza nell'adempimento dei conseguenti obblighi.
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se non indica concreti elementi favorevoli che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.
Come è indicizzato
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