Sentenza n. 13994/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento A) del decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 e n. 2576 del 06.12.2023 (pubblicato in data 11.12.2023 sul portale InPa), recante bando di indizione del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado e dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, laddove prevede che la graduatoria definitiva sia compilata con l’elencazione dei soli candidati vincitori, senza quindi esplicitazione dei candidati comunque risultati idonei a seguito del superamento delle prove selettive e della valutazione dei titoli dichiarati (art. 9, co. 1); B) del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205 e n. 206, recante disciplina regolamentare dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente, laddove prevede che la graduatoria sia compilata con l’elencazione dei soli candidati vincitori rispetto ai posti banditi (art. 12); C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti; e conseguentemente per l’annullamento e/o la riforma: D) dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive adottati dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno concorso nei rispettivi ambiti, ut supra elencate e altresì dettagliate in atti, laddove non figurano i loro nominativi in quanto idonei, per l’effetto, per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a pubblicare le graduatorie definitive con inserimento di tutti i candidati idonei onde consentire di evidenziare la loro collocazione sulla scorta del punteggio complessivamente riconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bandi e disciplina regolamentare dei concorsi per il personale docente, nonché graduatorie definitive pubblicate con l'indicazione dei soli vincitori e non degli idonei
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, partecipanti ai concorsi indetti con i decreti dipartimentali n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023, deducevano di aver superato la soglia minima di idoneità senza essere stati inseriti nelle graduatorie dei vincitori. Con un unico motivo lamentavano la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 15 TFUE, dell'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 1 l. 241/1990, dell'art. 35 d.lgs. 165/2001, degli artt. 7 e 8 d.P.R. 3/1957, dell'art. 400, comma 15, d.lgs. 297/1994, degli artt. 1 e 19 d.lgs. 33/2013, degli artt. 11 e 15 d.P.R. 487/1994, dell'art. 59, comma 10, lett. d), d.l. 73/2021, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, leale collaborazione e favor partecipationis. Sostenevano che la mancata pubblicazione dei nominativi degli idonei impedisse di controllare la correttezza delle operazioni concorsuali, di verificare la propria collocazione e di valutare le possibilità di scorrimento in caso di rinunce o incremento dei posti. Chiedevano inoltre la rimessione alla Corte costituzionale delle norme applicabili, prospettandone il contrasto con gli artt. 1, 3, 97 e 117 Cost., in relazione agli artt. 15 TFUE e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel corso del giudizio un ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso limitatamente al ricorrente che aveva manifestato sopravvenuta carenza di interesse e lo ha respinto per tutti gli altri. In via preliminare ha rilevato, richiamando anche l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 156/2025, il difetto di dimostrazione di un interesse concreto e attuale: i ricorrenti non avevano provato la vicinanza del proprio punteggio a quello utile per l'immissione in ruolo e non vantavano un diritto allo scorrimento, rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l'art. 59, comma 10, lett. d), d.l. 73/2021 imponesse la formazione e pubblicazione della graduatoria nel limite dei posti banditi, con possibile integrazione in caso di rinunce, senza prescrivere la pubblicazione di un elenco generale degli idonei. L'art. 9 dei bandi e l'art. 12 dei decreti ministeriali risultavano quindi conformi alla fonte primaria. La mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei non equivaleva all'equiparazione degli idonei ai candidati non ammessi o non idonei, poiché il superamento della soglia minima e il punteggio risultavano conoscibili nell'area personale della procedura. La scelta è stata ritenuta ragionevole e coerente con la natura delle procedure PNRR, caratterizzate da celerità, annualità dei concorsi ed efficacia temporalmente circoscritta delle graduatorie. Il TAR ha escluso anche la violazione dei principi di trasparenza, poiché gli interessati potevano esercitare il diritto di accesso per verificare punteggi e scorrimenti; l'Amministrazione poteva eventualmente mettere a disposizione degli interessati la graduatoria degli idonei, ma non era obbligata a pubblicarla in contrasto con la disciplina legislativa. È stata inoltre esclusa la lesione di un diritto allo scorrimento, configurandosi per l'idoneo una mera aspettativa all'assunzione. I dubbi di costituzionalità sono stati ritenuti infondati, in assenza di una lesione irragionevole di interessi contrapposti e in considerazione della competenza statale a definire modalità di reclutamento funzionali al buon andamento e all'efficienza amministrativa. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 59, comma 10, lett. d), d.l. 73/2021, convertito dalla l. 106/2021
formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali
La norma primaria legittima la formazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori entro il limite dei posti banditi e consente l'integrazione in caso di rinunce, senza imporre la pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei.
art. 9 D.D. n. 2575/2023
La previsione del bando relativa alla pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori è conforme alla disciplina primaria del concorso.
art. 12 D.M. n. 206/2023
La graduatoria dei vincitori è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.
La disciplina regolamentare limita la graduatoria ai vincitori, prevedendo l'integrazione solo entro il limite dei posti banditi e in presenza di rinunce.
art. 3, comma 5-quinquies, d.l. 25/2025
Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali.
La disposizione assicura ai partecipanti l'accesso riservato alle informazioni rilevanti sull'esito della procedura, senza imporre la pubblicazione generalizzata dei dati degli idonei.
art. 12-bis d.l. 68/2022
Il ricorso è stato trattato secondo il rito PNRR e notificato alle amministrazioni pubbliche necessarie.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata proposta dai ricorrenti, ma non risulta accolta né esaminata autonomamente, essendo stato respinto il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando una norma primaria stabilisce che la graduatoria concorsuale sia formata entro il limite dei posti banditi, prevedendo soltanto l'integrazione in caso di rinunce, l'amministrazione non è tenuta a pubblicare una graduatoria generale comprendente tutti gli idonei, se tale obbligo non è previsto dalla legge o dalla lex specialis.
- La mancata pubblicazione generalizzata dei nominativi degli idonei non viola di per sé i principi di trasparenza e buon andamento quando ciascun partecipante possa conoscere il proprio punteggio e la propria idoneità tramite l'area personale della procedura e possa esercitare il diritto di accesso sugli atti e sugli eventuali scorrimenti.
- Il candidato idoneo non vincitore vanta, in assenza di una specifica previsione attributiva, una mera aspettativa all'assunzione e non un diritto allo scorrimento della graduatoria, poiché la decisione di procedere allo scorrimento rientra nella discrezionalità dell'amministrazione.
- L'interesse a impugnare la mancata pubblicazione di una graduatoria degli idonei deve essere concreto e attuale; non è sufficiente allegare in astratto la possibilità di controllare le operazioni concorsuali o di beneficiare di futuri scorrimenti senza dimostrare una concreta prossimità del punteggio alla soglia utile.
- È ragionevole limitare la pubblicazione della graduatoria ai soli vincitori nell'ambito di procedure concorsuali caratterizzate da cadenza annuale, finalità di accelerazione e specifiche esigenze di reclutamento connesse al PNRR, purché siano assicurati ai partecipanti strumenti individuali di conoscenza e accesso.
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