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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15355/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di due avvisi di accertamento: (a) avviso IVA n. T7E060205921/2012 con contestazione di indetraibilità dell'IVA per €3.600.000 relativa alla fattura n.12/C del 28.12.2007 emessa da Gasda nei confronti di Immobiliare Malu per una presunta operazione infragruppo inesistente; (b) avviso IRES/IRAP n. T7E030205695/2012 relativo al mancato riporto di perdite pregresse. L'Ufficio aveva ritenuto la scrittura privata del 28.12.2007 fittizia e ha dedotto responsabilità solidale della controllante nell'ambito dell'IVA di gruppo.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio con riferimento all'avviso IRES/IRAP (definizione agevolata ai sensi della l. n.197/2022) e ha rigettato il ricorso con riferimento all'avviso IVA n. T7E060205921/2012, confermando la legittimità dell'accertamento e la responsabilità solidale della controllante. Condanna delle ricorrenti alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia (compensi liquidati). Respinte le censure sull'obbligo di redazione del processo verbale di constatazione e sul termine dilatorio dell'art.12, comma 7, legge n.212/2000, ove l'accertamento è stato effettuato "a tavolino"; ritenuto legittimo il ragionamento presuntivo dei giudici di merito sulla inesistenza dell'operazione in mancanza di documentazione comprovante i costi e il pagamento.

Norme richiamate

  • D.M. 13 dicembre 1979 (art. 6 e art. 5)

    Disciplina l'IVA di gruppo; la controllante che presenta e sottoscrive le dichiarazioni delle controllate assume responsabilità sostanziale per quanto dichiarato e può essere chiamata a rispondere in solido per debiti IVA relativi alla liquidazione di gruppo.

  • art. 24 legge n. 4/1929

    Il processo verbale di constatazione non è necessariamente vincolante nella forma: l'attività di controllo può fondarsi su verbali o documenti attestanti operazioni compiute e non richiede sempre che il PVC contenga tutte le contestazioni.

  • art. 12 comma 7 legge n. 212/2000

    Il termine dilatorio per il contraddittorio previsto dall'art.12, comma 7, opera solo in caso di controllo presso la sede del contribuente; non si applica agli accertamenti 'a tavolino' basati su documentazione acquisita dall'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 633/1972 (art. 51 comma 2; art. 73 comma 3; artt. 54 e 54-bis; art. 19)

    Richiamate disposizioni IVA: art.51(2) relative ai questionari e richieste documentali; art.73(3) e norme collegate regolano il regime di IVA di gruppo imponendo obblighi dichiarativi della controllante e presidi anti-elusione; art.19 concerne i presupposti per la detrazione e la configurazione dell'inesistenza dell'operazione ai fini dell'esclusione della detrazione.

  • D.P.R. n. 322/1998 (artt. 3, 8, 8-bis)

    Norme sulla dichiarazione annuale IVA coordinate con la disciplina dell'IVA di gruppo: le dichiarazioni delle controllate devono essere presentate e integrate dalla controllante, con effetti sulla responsabilità e sui controlli.

  • d.lgs. n. 471/1997 (artt. 5 e 6)

    Disposizioni in tema di sanzioni amministrative: la responsabilità dichiarativa della controllante comporta anche l'applicabilità dei presidi sanzionatori nei confronti del soggetto che presenta la dichiarazione di gruppo.

  • art. 2727 c.c.

    Regole sulla prova per scritture private; richiamato in relazione alla valutazione probatoria degli atti (es. scrittura del 28.12.2007).

  • art. 2729 c.c.

    Presunzioni e onere della prova; la Corte ha ritenuto legittimo il ragionamento presuntivo dei giudici di merito quando fondato su elementi documentali e contabili mancanti.

  • art. 1411 c.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità di sostituzione del terzo contraente nel preliminare (nomina del terzo ai sensi dell'art.1411), utile a ricostruire la sequenza contrattuale, ma non decisivo per provare l'operazione economica invocata.

  • l. n. 197/2022 (art. 1 commi 186 e segg.; comma 198)

    Norma che ha consentito ai ricorrenti la definizione agevolata della lite e ha determinato l'estinzione del giudizio con riferimento all'avviso IRES/IRAP.

  • art. 360 c.p.c. (commi n. 1 nn. 3 e 4)

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: le doglianze sulla valutazione di merito (fatti e presunzioni) sono limitate; le censure per vizio di motivazione o violazione di legge sono state esaminate alla luce dei limiti del sindacato di legittimità.

Massime di principio

  • In caso di accertamento 'a tavolino' basato su documentazione e questionari, il termine dilatorio di cui all'art.12, comma 7, legge n.212/2000 non opera: non è obbligatoria la redazione del PVC prima di notificare l'avviso.
  • Nella disciplina dell'IVA di gruppo la controllante che presenta e sottoscrive le dichiarazioni delle controllate può essere chiamata a rispondere in solido per debiti IVA risultanti dalla liquidazione di gruppo: la presentazione/submission costituisce adempimento sostanziale con assunzione di responsabilità.
  • La detrazione IVA può essere negata se l'operazione è ritenuta oggettivamente inesistente: la mancanza di documentazione sui costi, assenza di prova di pagamento e l'incongruenza contabile sono elementi validi per fondare una presunzione di fittizietà.
  • Il ragionamento presuntivo dei giudici di merito è sindacabile in Cassazione solo nei limiti della motivazione e della violazione di legge; un diverso apprezzamento probatorio non è di per sé motivo sufficiente di annullamento.
  • La definizione agevolata della lite (art.1 l.197/2022) estingue la materia del contendere relativamente agli avvisi interessati se la procedura è stata validamente esperita e i pagamenti corrispondenti eseguiti.
  • Non è ammissibile introdurre in sede di memoria (ai sensi dell'art.378 c.p.c.) nuovi profili di diritto rilevanti non prospettati in ricorso o controricorso; le nuove argomentazioni tardive possono essere dichiarate inammissibili.

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