Sentenza del 03/07/2018 n. 1801 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accise - energia elettrica - istanza di rimborso - legittimazione attiva - spetta al fornitore - legittimazione attiva del consumatore finale - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il pagamento di una maggiore accisa sull'energia elettrica e chiedeva la restituzione delle somme. La questione centrale riguardava la legittimazione attiva: occorreva stabilire se il consumatore finale, che sostiene economicamente il tributo attraverso il prezzo della fornitura, potesse chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione oppure se tale diritto spettasse esclusivamente al fornitore, soggetto obbligato al pagamento dell'accisa nei confronti dell'erario.
La decisione
La domanda del consumatore finale non può essere accolta perché il consumatore non è legittimato a presentare direttamente l'istanza di rimborso dell'accisa. Secondo il testo unico sulle accise e la giurisprudenza di legittimità, la legittimazione attiva spetta esclusivamente al fornitore dell'energia elettrica, quale soggetto tenuto al pagamento dell'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Il consumatore potrà eventualmente far valere le proprie pretese nei confronti del fornitore secondo le regole civilistiche applicabili, ma non può agire direttamente contro l'erario per ottenere il rimborso dell'accisa.
Norme richiamate
Testo unico delle accise
La disciplina attribuisce la posizione di soggetto obbligato e, conseguentemente, la legittimazione a chiedere il rimborso dell'accisa indebitamente versata al fornitore dell'energia elettrica, non al consumatore finale che abbia sopportato economicamente il relativo onere.
Cassazione civile, sentenza n. 9567/2013
La giurisprudenza di legittimità riconosce pacificamente che il consumatore finale non è legittimato a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso della maggiore accisa; tale legittimazione spetta al fornitore.
Massime di principio
- La legittimazione a chiedere il rimborso di un tributo indiretto spetta, di regola, al soggetto formalmente obbligato al versamento nei confronti dell'erario, non necessariamente a chi ne abbia sostenuto il costo economico.
- Nel settore delle accise sull'energia elettrica, il consumatore finale non può agire direttamente contro l'amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso della maggiore imposta applicata.
- L'eventuale pretesa restitutoria del consumatore deve essere indirizzata, in linea generale, verso il fornitore mediante gli strumenti contrattuali o civilistici disponibili.
- Prima di presentare un'istanza di rimborso è necessario verificare chi sia il soggetto individuato dalla legge come obbligato al pagamento e titolare della legittimazione attiva.
Testo integrale
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