Sentenza n. 137/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 3767/2024, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3767/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3767/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno, per complessivi 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo dimostrati sia il giudicato da eseguire sia il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché l’inottemperanza era rimasta incontestata e risultavano non controversi l’an e il quantum del credito, il giudice ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto sino all’effettiva attribuzione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da esercitare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato dichiarato non remunerato, in quanto connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente di proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo, compresa l’adozione delle misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni non può essere proposto prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto dal giudicato civile.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È stato applicato per riconoscere, sulla somma dovuta, interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo e dell’attestazione del suo passaggio in giudicato consente di verificare il presupposto dell’azione; deve inoltre essere rispettato il termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva dei titoli nei confronti della PA.
- Quando l’Amministrazione non contesta l’inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce elementi sull’esecuzione del giudicato, la mancata esecuzione può essere considerata incontestata dal giudice dell’ottemperanza.
- Se il titolo giudiziale determina in modo non controverso sia l’esistenza sia l’ammontare del credito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente all’Amministrazione l’adozione degli atti necessari e l’accredito delle somme dovute, comprensive degli accessori stabiliti dal titolo o dalla legge.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione dopo il termine assegnato per l’esecuzione spontanea.
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