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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22629/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza di conferma della condanna per omicidio volontario (fatto del 8/9/1999). Il ricorrente deduce cinque motivi: (1) violazione delle norme processuali e vizio di motivazione per mancata esecuzione degli accertamenti anagrafici e per non avere chiarito l'effettivo rapporto di parentela tra Celhaka e i fratelli Vrapi; (2-3) contestazione delle risultanze identificative, con rilievi sulla attendibilità delle dichiarazioni (compreso l'interprete Vasa e l'Uff. Reginato) e sulla tardiva acquisizione della foto-segnaletica; (4-5) vizio di valutazione degli indizi e della motivazione, lamentando che il giudice del rinvio non avrebbe adeguatamente soppesato la capacità dimostrativa dei singoli elementi probatori, riducendo la decisione a una elencazione di elementi senza un apprezzamento critico integrato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del rinvio (Corte di appello di Bari) avesse piena autonomia di giudizio nel colmare la lacuna motivazionale indicata dalla sentenza rescindente e che avesse compiuto adeguati accertamenti istruttori (escussione datori/compagni di lavoro, acquisizione foto-segnaletica, richiamo di precedenti condanne) offrendo un quadro coerente e plausibile di identificazione del "Timi" in Kujtim Celhaka. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la Cassazione non può riformare il giudizio di merito riconsiderando le stesse prove salvo macroscopiche illogicità; le censure difensive sono state ritenute generiche o non persuasive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai limiti del giudice del rinvio; la Corte di cassazione precisa che il giudice del rinvio non è vincolato alle valutazioni di fatto della Cassazione e ha autonomia nella ricostruzione delle prove e del convincimento, purché non riproponga argomenti già ritenuti illogici dalla Cassazione

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure sulla valutazione delle dichiarazioni; la Corte osserva che le dichiarazioni di informatori irreperibili non sono state determinanti e che il giudice di merito può valutarne il grado di rilevanza nel contesto probatorio complessivo

  • art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Censurato assieme all'art. 512 per presunta illegittima utilizzazione di dichiarazioni; la Corte ritiene che tali dichiarazioni non sono state poste a fondamento esclusivo della condanna e che il quadro probatorio è sorretto da altri elementi

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferito alla disciplina degli indizi; la Corte conferma che il giudice ha correttamente utilizzato il criterio del giudizio unitario degli indizi, integrando elementi lacunosi e pervenendo a una prova logica complessiva

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente connesso alla valutazione della prova; la Corte lo considera nell'ambito del sindacato sulla motivazione, ritenendo insussistenti macroscopiche illogicità nella decisione impugnata

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferito ai limiti nella esposizione dei motivi di ricorso in cassazione; la sentenza ricorda che il ricorso era redatto nei limiti richiesti, ma la Cassazione non può sostituirsi al merito né riformare la valutazione delle risultanze processuali salvo vizi di macroscopica evidenza

Massime di principio

  • Dopo un annullamento per vizio di motivazione la Corte di merito a cui è rimesso il giudizio ha autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e non è vincolata alle valutazioni di fatto formulate dalla Cassazione, potendo compiere nuovi accertamenti istruttori concentrici sul capo annullato
  • La Cassazione esercita un sindacato limitato: non può rietsaminare il merito delle prove né sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, salvo che la motivazione sia macroscopicamente illogica o contraddittoria
  • L'identificazione di un imputato può essere fondata su un complesso di elementi (dichiarazioni oculari, riscontri testimoniali, riconoscimento fotografico da parte di terzi, attitudini somatiche e riscontri anagrafici) valutati unitariamente secondo il criterio della prova logica degli indizi
  • La mera avanzata di dubbi su singoli atti investigativi omessi (es. tardiva acquisizione di foto-segnaletica o mancati accertamenti anagrafici) non annulla il quadro probatorio se il giudice di merito dimostra che il complesso delle prove supera ragionevolmente l'incertezza
  • I motivi in cassazione che si risolvono in una critica parcellizzata e generica della motivazione di merito sono destinati a essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; occorre dimostrare vizi di logicità evidenti e specifici

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