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Ordinanza

Ordinanza n. 117/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, tramite il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa, ha disposto il non accoglimento dell’istanza presentata ai sensi della Circolare per i trasferimenti ad istanza di parte - ed. 2025, tesa ad ottenere un trasferimento presso un Ente dislocato nella sede di -OMISSIS-; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente, ivi compresa, la circolare summenzionata, para 8, Allegato “D”.

Giustizia amministrativa202500176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento a domanda presso un ente situato nella sede richiesta, nonché la circolare sui trasferimenti nella parte applicata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito ha respinto l’istanza di trasferimento presentata ai sensi della circolare sui trasferimenti ad istanza di parte, edizione 2025. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa la circolare nella parte relativa al paragrafo 8 dell’Allegato D. Nel corso della trattazione il Collegio ha rilevato d’ufficio un dubbio sulla competenza territoriale: trattandosi di impugnazione congiunta di un atto applicativo e di un atto generale, quest’ultimo potrebbe attrarre l’intera controversia alla competenza del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. Il Collegio ha quindi assegnato alle parti un termine di dieci giorni per il deposito di memorie sulla questione, ma il ricorrente non ha depositato ulteriori memorie. Nel frattempo, in un’analoga controversia, il medesimo Tribunale ha declinato la propria competenza e ha promosso regolamento di competenza d’ufficio dinanzi al Consiglio di Stato, ravvisando un conflitto negativo di competenza territoriale.

La decisione

Il Tribunale non ha deciso né il merito dell’impugnazione né la domanda cautelare. Ha preso atto che, in un’analoga causa riguardante la medesima circolare, è stato promosso regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 15, comma 5, c.p.a., per individuare il TAR competente a decidere il conflitto negativo di competenza territoriale. In attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, ritenuta idonea a individuare il giudice competente anche per la presente controversia, il Collegio ha rinviato l’udienza al 13 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale possibile fondamento dell’attrazione, alla competenza del TAR Lazio, della controversia relativa all’atto applicativo quando sia impugnato anche un atto generale, con devoluzione dell’intera controversia al medesimo giudice.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

    La norma impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio dopo il passaggio in decisione; il Collegio l’ha applicata assegnando alle parti dieci giorni per presentare memorie sulla competenza territoriale.

  • art. 15, comma 5, c.p.a.

    La disposizione consente la proposizione d’ufficio del regolamento di competenza quando venga in rilievo una precedente declinatoria negativa, al fine di risolvere il conflitto e individuare il giudice amministrativo competente.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione di competenza potenzialmente decisiva, deve riservare la decisione e assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione, assicurando il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
  • L’impugnazione congiunta di un atto applicativo e di un atto generale può porre una questione di attrazione della competenza territoriale dell’intera controversia in favore del giudice competente per l’atto generale, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a.; la questione deve essere risolta prima dell’esame del merito.
  • In presenza di una precedente declinatoria negativa di competenza da parte di altro giudice amministrativo, il giudice che ritenga a sua volta di essere incompetente può promuovere d’ufficio il regolamento di competenza previsto dall’art. 15, comma 5, c.p.a., rimettendo al Consiglio di Stato la risoluzione del conflitto negativo.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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