Cassazione Penale, Sentenza n. 29165/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto dell'appello ex art. 310 c.p.p. contro l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il difensore deduceva: omessa valutazione della memoria sulla inutilizzabilità degli atti di indagine a sostegno della gravita' indiziaria; illegittimità della motivazione che esclude l'idoneità degli arresti domiciliari per la presunta "illegale mobilità" dell'imputato (gravato da due provvedimenti di espulsione); violazione degli artt. 275, comma 3, 275-bis e 299 c.p.p. per una presunta presunzione assoluta a favore del carcere; mancata valutazione del decorso del tempo di sottoposizione a misura e delle novità processuali intervenute con la sentenza di primo grado (esclusione di aggravanti e assoluzione per uno dei reati), nonché carenza motivazionale in ordine alla possibilità di rispetto delle prescrizioni con arresti domiciliari ed utilizzo di controllo elettronico.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Motivi: la memoria depositata non costituiva motivo d'appello e quindi è inammissibile; la Corte di cassazione non ha poteri di riconsiderazione delle valutazioni cautelari di merito, potendo verificare solo la correttezza formale e la congruità logica dell'atto impugnato; è stata correttamente valorizzata la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'idoneità della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., non superata da elementi di prova contraria (il tempo trascorso non era tale da incidere significativamente; i provvedimenti di espulsione italiani restano rilevanti anche se l'interessato ha ottenuto una carta di soggiorno in Germania). Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; adempimenti alla cancelleria.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari; indica il rito applicabile all'impugnazione — qui l'appello per revoca o sostituzione di misura.
art. 275, comma 3 c.p.p.
"la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen."
Per i reati indicati dall'art. 275 comma 3 (tra cui quelli associativi e connessi allo spaccio), opera una presunzione relativa di necessita' della custodia cautelare in carcere; la misura cautelare va ritenuta attuale salvo prova contraria robusta, e il giudice delle legittimità controlla che tale presunzione sia stata adeguatamente considerata e non superata.
art. 275-bis c.p.p.
Regole sull'esecuzione e sulle modalità delle misure cautelari personali e su misure alternative; qui evocata dalla difesa per sostenere l'idoneità degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico.
art. 299 c.p.p.
Disposizione che impone la motivazione dei provvedimenti cautelari: la difesa lamentava violazione per carenza motivazionale, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del merito sufficiente e non illogica.
art. 274 c.p.p.
Principio generale sulle esigenze cautelari; la Corte ha precisato che la norma speciale di cui all'art. 275, comma 3, prevale sulla norma generale dell'art. 274.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale connessa al delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; l'esclusione di specifiche aggravanti emersa in primo grado è stata ritenuta insufficiente a superare la presunzione cautelare derivante dall'art. 275 comma 3.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Riferimento agli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; citato nella parte dispositiva dell'ordinanza (competenze della cancelleria).
Massime di principio
- In sede di legittimità (Cassazione) il controllo sulle ordinanze cautelari è limitato: si verifica la correttezza giuridica e la congruità logica della motivazione, non un riesame pieno del merito.
- Per i reati ricompresi nell'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa a favore della custodia in carcere: spetta alla difesa fornire prove concrete e significative per scalfirla.
- Documenti o memorie depositati ma non inseriti nei motivi d'appello sono inammissibili in Cassazione; le novità devono essere efficacemente dedotte nel mezzo impugnatorio.
- Il rilevo del fattore temporale ai fini della sostituzione della misura richiede un intervallo di tempo rilevante e specifici elementi di fatto che dimostrino l'esaurirsi delle esigenze cautelari; non basta un generico richiamo al decorso del tempo.
- Provvedimenti amministrativi di espulsione mantengono rilevanza ai fini cautelari anche se l'interessato ha ottenuto permessi o carte di soggiorno estere; l'esistenza di tali provvedimenti può giustificare il mantenimento della misura custodiale.
- La proposta di misure alternative (es. arresti domiciliari con controllo elettronico) richiede una motivazione prognostica da parte della difesa sulla concreta osservanza delle prescrizioni; il solo richiamo a dispositivi tecnologici non è automaticamente decisivo.
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