Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04186/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva disposto, su istanza dell'imputata e senza fissare udienza in camera di consiglio né avvisare le parti, la correzione di un errore materiale nel dispositivo della sentenza del 12/11/2024 inserendo la condanna della parte civile alla rifusione delle spese di difesa dell'imputata (e la misura di tale liquidazione). Il ricorrente deduceva: (i) nullità per inosservanza delle norme di forma e del diritto di partecipazione delle parti (art. 127 e 130 c.p.p., art. 178 c.p.p.); (ii) violazione della competenza a correggere l'errore, sostenendo che la correzione dovesse essere effettuata dallo stesso giudice/persona fisica che aveva pronunciato la sentenza; (iii) illegittimità della correzione perché la rettifica inciderebbe sul contenuto essenziale della decisione (in particolare sulla determinazione del quantum delle spese e sulla possibilità di compensazione), quindi non qualificabile come mero errore materiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nel punto essenziale: ha ritenuto inammissibile la procedura adottata perché l'ordinanza impugnata era stata emessa de plano, senza la prevista fissazione dell'udienza in camera di consiglio e senza avviso alle parti, violando l'art. 130, comma 3, lett. e le norme sulla partecipazione (art. 127 c.p.p.), con conseguente nullità dell'atto ex art. 178 c.p.p. Ha invece respinto il motivo relativo alla competenza del giudice/persona fisica, confermando che la correzione degli errori materiali può essere decisa da un collegio di diversa composizione purché appartenga allo stesso ufficio giudiziario e grado. In conclusione l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti restituiti alla Corte di appello di Bari affinché provveda sulla richiesta di correzione nel contraddittorio delle parti.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 130 nel senso che la correzione degli errori materiali spetta al giudice del medesimo grado e ufficio; non è necessario che intervenga la stessa persona fisica che ha pronunciato il provvedimento, purché non si determini una modifica essenziale dell'atto.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma che disciplina l'udienza in camera di consiglio; la correzione ex art. 130 deve avvenire in camera di consiglio secondo le regole dell'art. 127, con avviso e possibilità di partecipazione delle parti.

  • art. 130, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la correzione si provvede in camera di consiglio a norma dell'art. 127; la Corte ha ritenuto obbligatoria la convocazione e l'avviso alle parti e la mancata osservanza determina nullità.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La violazione dell'obbligo di udienza camerale e di avviso alle parti integra una nullità di ordine generale richiamabile ai sensi dell'art. 178; pertanto l'ordinanza adottata de plano è nulla.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi dedotti sotto i profili di violazione di legge e nullità procedurali e li ha dichiarati fondati nel motivo relativo alla nullità formale.

  • art. 541, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità di compensazione delle spese; la Corte rileva che la parte civile aveva interesse a partecipare per discutere anche eventuali giustificati motivi di compensazione o il quantum delle spese.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata ai fini della sintesi dei motivi di ricorso; usata per la descrizione sintetica delle doglianze in cassazione.

  • art. 372 cod. pen.

    Articolo relativo al reato per cui l'imputata era stata assolta in sede di merito; citato nel riepilogo dei precedenti di merito ma non centrale per la decisione sulla correzione dell'errore materiale.

Massime di principio

  • La correzione degli errori materiali ai sensi dell'art. 130 c.p.p. è possibile solo se non comporta una modifica essenziale del provvedimento; se la correzione incide sul contenuto sostanziale la via corretta è l'impugnazione ordinaria.
  • La competenza per la correzione è funzionale (stesso grado e stesso ufficio giudiziario), ma non richiede che intervenga necessariamente la stessa persona fisica che ha emanato il provvedimento.
  • La procedura di correzione richiede la trattazione in camera di consiglio secondo l'art. 127 c.p.p.: è obbligatoria la fissazione dell'udienza e l'avviso alle parti; l'omissione integra nullità rilevabile (art. 178 c.p.p.).
  • Quando la rettifica riguarda contestazioni sulle spese processuali e sul relativo quantum, le parti hanno un concreto interesse a partecipare: il contraddittorio è necessario per valutare eventuali eccezioni di compensazione o la congruità della liquidazione.
  • Se la correzione è adottata in violazione delle regole di partecipazione o da giudice sostanzialmente incompetente, l'atto di correzione è annullabile e, se la violazione è di ordine generale, la Cassazione può annullare senza rinvio restituendo gli atti al giudice di merito per nuova decisione nel contraddittorio.
  • In dubbio tra carattere meramente formale dell'errore o natura sostanziale della modifica, è preferibile fissare udienza e consentire alle parti di partecipare per evitare la nullità e contestazioni successive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.