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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00858/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società correntista ha inizialmente chiesto di accertare la nullità del contratto o di alcune clausole per violazione della normativa sulla trasparenza e per indeterminatezza, oltre che la nullità parziale delle clausole sugli interessi, sulle commissioni di massimo scoperto e su altre poste addebitate. In primo grado, il Tribunale aveva rigettato le domande di nullità contrattuale e di inadempimento, ma aveva accolto la domanda risarcitoria/extracontrattuale ritenendo provata, sulla base di una perizia di parte e degli estratti conto prodotti, una condotta usuraria della banca. In appello, la banca ha ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale ha ritenuto che la contumacia in primo grado non producesse alcun effetto confessorio o di non contestazione, ha rilevato che gli estratti conto posti a base della decisione di primo grado non si riferivano al rapporto oggetto di causa, e ha escluso che fosse stata proposta in citazione una domanda autonoma ex art. 2043 c.c.; ha inoltre respinto l’appello incidentale della società, perché la produzione in appello del contratto e degli estratti conto è stata considerata tardiva e non giustificata da causa non imputabile. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 119, comma 4, TUB, per non avere la Corte considerato fatti non contestati e il comportamento processuale della banca rimasta contumace in primo grado; 2) omesso esame di elementi probatori, in particolare delle perizie e dei documenti relativi alla nullità delle clausole e alla richiesta ex art. 119 TUB; 3) omesso esame di fatti decisivi riguardanti la documentazione prodotta nei due gradi; 4) violazione del principio di buona fede e dell’art. 2 Cost. per la reiterata mancata produzione del contratto da parte della banca. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo era inammissibile perché non censurava una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia l’assenza di una domanda ex art. 2043 c.c.; inoltre, nel merito, la Corte ha ribadito che la contumacia non equivale a non contestazione. I motivi secondo e terzo sono stati ritenuti inammissibili perché non attaccavano specificamente la ratio sulla tardività e inammissibilità dei nuovi documenti e sulla mancata prova della causa non imputabile; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo indicate puntualmente le condotte e le norme violate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società correntista e l’ha condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato. È stata così confermata la decisione di appello che aveva riformato la condanna della banca e respinto le domande della società, sia quanto alla pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c. sia quanto alla nullità delle clausole contrattuali, per difetto di specifica prova e per tardività/inammissibilità della documentazione prodotta solo in appello.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione in tema di valutazione dei fatti e della non contestazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione nella valutazione delle prove.

  • art. 119, comma 4, TUB

    Richiamato in relazione alla richiesta di esibizione/produzione della documentazione bancaria e alla ricostruzione del rapporto.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte ha rilevato che la domanda risarcitoria aquiliana non risultava proposta in citazione e che, in ogni caso, la censura non investiva tale autonoma ratio decidendi.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    Menziionato come base della domanda originaria di nullità parziale della clausola sugli interessi per usura oggettiva.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla preclusione alle nuove prove/documenti in appello, ritenuta non superata per mancata specifica contestazione della tardività.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Indicato come vizio dedotto per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Indicato come vizio dedotto per omesso esame di fatti decisivi e di elementi probatori.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nel quarto motivo come fondamento del principio di buona fede invocato dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La contumacia della parte convenuta non equivale a non contestazione dei fatti allegati dall’attore: il silenzio processuale non produce, di per sé, un effetto confessorio o una ficta confessio, né altera l’onere della prova.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a reggerla, il ricorso è inammissibile se non investe tutte le ragioni poste a fondamento della decisione.
  • In sede di legittimità, la censura deve colpire in modo specifico la ratio decidendi effettivamente decisiva; non basta contestare argomentazioni ulteriori o non decisive.
  • La produzione di nuovi documenti in appello è preclusa se tardiva, salvo che sia dimostrata e specificamente allegata la non imputabilità della mancata produzione nel grado precedente.
  • Il vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi non può risolversi in una generica richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio; occorre indicare specificamente il fatto storico decisivo e la sua effettiva decisività.
  • Le deduzioni sul principio di buona fede o su comportamenti processuali della controparte devono essere formulate con specificità, indicando puntualmente i fatti e le norme asseritamente violate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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