Sentenza del 12/12/2018 n. 32076 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 262.926,86, emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione del consolidato fiscale relativa al 2005. La dichiarazione era stata presentata oltre novanta giorni dalla scadenza e riportava un reddito complessivo di Euro 826.496,00, mentre, secondo la ricorrente, si trattava di un errore materiale di compilazione: le perdite delle società partecipanti al consolidato, indicate nelle rispettive dichiarazioni, sarebbero state riportate come redditi. La società ha denunciato violazione del principio di non contestazione, ultrapetizione e insufficiente motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non aveva contestato né l'effettività delle perdite né l'errore materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto che la CTR non avrebbe dovuto richiedere la prova dell'effettività delle perdite, perché tale circostanza non era stata contestata dall'Agenzia ed esulava dal thema decidendum. Inoltre, la CTR ha motivato in modo insufficiente il mancato riconoscimento dell'errore di inversione tra redditi e perdite, senza spiegare perché i modelli dichiarativi prodotti non fossero idonei a dimostrarlo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della documentazione e per la decisione sulle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sull'annullamento della cartella, ma la contribuente ha ottenuto una pronuncia favorevole sul metodo di esame della controversia.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7
Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni - dalla scadenza - si considerano omesse, pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati.
Una dichiarazione presentata oltre novanta giorni è considerata omessa ai fini formali, ma può costituire titolo per la riscossione degli importi in essa indicati. Tale disciplina non impedisce al contribuente di contestare in giudizio errori materiali che determinino una pretesa tributaria superiore a quella legalmente dovuta.
Art. 115 c.p.c.
I fatti non specificamente contestati dalla controparte possono essere considerati pacifici. Nel caso concreto, l'assenza di contestazione sull'effettività delle perdite impediva al giudice di imporre una prova ulteriore su tale circostanza.
Art. 53 Costituzione
Il sistema tributario deve rispettare la capacità contributiva. Non è ammissibile un'interpretazione che assoggetti il contribuente a un'imposta più gravosa di quella prevista dalla legge soltanto per effetto di un errore formale nella dichiarazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La norma disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni. Il controllo può fondare l'iscrizione a ruolo sulla base dei dati dichiarati, ma non esclude la possibilità di contestare in giudizio errori di fatto o di diritto incidenti sull'effettiva obbligazione tributaria.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis
La questione dell'emendabilità della dichiarazione è stata dedotta dalla società, ma la Corte l'ha dichiarata assorbita dopo aver accolto i primi tre motivi.
Principi affermati da Cass., Sezioni Unite, sentenze n. 17757 del 2016 e n. 13378 del 2016
In sede contenziosa il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.
Il contribuente può far valere in giudizio errori dichiarativi sostanziali, anche quando la dichiarazione sia tardiva o non emendata nei termini ordinari. L'Amministrazione non può pretendere somme non dovute per mere ragioni formali, senza verificare l'effettiva spettanza del tributo.
Massime di principio
- La presentazione tardiva di una dichiarazione oltre novanta giorni può renderla formalmente omessa, ma non trasforma automaticamente in dovuta un'imposta che non risulta prevista dalla legge.
- In sede di impugnazione della cartella, il contribuente può contestare errori materiali o di calcolo contenuti nella dichiarazione, anche se non ha presentato tempestivamente una dichiarazione rettificativa.
- Il giudice deve distinguere tra la validità formale della dichiarazione e l'effettiva esistenza dell'obbligazione tributaria: la prima non può prevalere automaticamente sulla seconda.
- Se l'Amministrazione non contesta specificamente un fatto allegato dal contribuente, come l'effettività di perdite già indicate in altre dichiarazioni, il giudice non dovrebbe richiedere una prova ulteriore su quel fatto né decidere oltre i limiti della controversia.
- Quando viene dedotto un errore evidente di inversione tra redditi e perdite, il giudice deve esaminare concretamente i modelli dichiarativi e fornire una motivazione specifica sul loro valore probatorio.
- La pronuncia di cassazione con rinvio non annulla definitivamente la cartella: impone al giudice di merito un nuovo esame, lasciando ancora da determinare se l'errore dichiarativo sia effettivamente provato.
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