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Sentenza

Sentenza n. 564/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancata presa in carico e mancata erogazione, diretta o indiretta, della terapia cognitivo-comportamentale con metodologia ABA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di minore disabile)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore a essere preso in carico dall'ASP per un trattamento terapeutico individualizzato con metodologia ABA, direttamente oppure mediante rimborso delle spese sostenute presso strutture private, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il minore, diagnosticato come affetto da disturbo dello spettro autistico, aveva ricevuto prescrizioni specialistiche per la terapia ABA; l'ASP aveva predisposto un piano riabilitativo limitato a trattamenti logopedici e neuropsicomotori, senza assicurare la terapia ABA. I ricorrenti hanno dedotto la violazione della legge n. 134/2015, degli artt. 3 e 32 Cost. e della disciplina sui LEA, sostenendo che l'Amministrazione dovesse garantire gratuitamente il trattamento richiesto o rimborsare integralmente le spese sostenute. Hanno inoltre domandato il risarcimento delle spese per la terapia ABA e logopedica, dei danni non patrimoniali subiti dai genitori e del danno non patrimoniale da perdita di chance subito dal minore. L'ASP ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura di diritto soggettivo della pretesa e l'assenza di poteri autoritativi, e ha dedotto in subordine l'insindacabilità delle proprie valutazioni tecnico-discrezionali. Il TAR ha disposto una CTU per accertare la patologia, l'efficacia e l'appropriatezza scientifica della terapia ABA, la sua coerenza con le linee guida e il numero di ore necessarie.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la domanda di condanna dell'azienda sanitaria al riconoscimento di uno specifico e individualizzato trattamento terapeutico, sia in forma diretta sia per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché implica l'esercizio di attività discrezionale amministrativa e tecnica nell'erogazione di un pubblico servizio. Ha inoltre escluso che la discrezionalità tecnica sia insindacabile, precisando che il giudice può verificarne la logicità, ragionevolezza e conformità alle regole tecnico-scientifiche applicabili. Nel merito, sulla base della CTU, ha accertato che il minore è affetto da disturbo dello spettro autistico di grado moderato, che la terapia ABA è scientificamente valida e concretamente benefica, che le sei ore settimanali privatamente assicurate erano insufficienti e che erano necessarie dodici ore settimanali, anche in ambito scolastico e familiare, almeno fino al compimento dell'undicesimo anno, con successiva rivalutazione. Ha quindi condannato l'ASP alla presa in carico definitiva del minore, direttamente o indirettamente mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi. Ha riconosciuto il danno patrimoniale per le spese documentate di terapia ABA dal settembre 2024 al giugno 2025, pari a euro 5.021,70, escludendo le spese logopediche non chiaramente riferibili alla terapia ABA e disponendo la detrazione di eventuali rimborsi già corrisposti. Ha riconosciuto ai genitori euro 2.000,00 complessivi per danno non patrimoniale, ritenendo provabili in via presuntiva gli squilibri e le alterazioni dell'equilibrio familiare derivanti dalla mancata presa in carico. Ha riconosciuto al minore euro 1.000,00 per danno non patrimoniale da perdita di chance, ravvisato nella perdita della possibilità seria e concreta di miglioramento conseguente alla mancata erogazione delle sei ore settimanali aggiuntive necessarie. Sulle somme sono state riconosciute rivalutazione monetaria e interessi legali. L'ASP è stata inoltre condannata alle spese di giudizio, pari a euro 1.000,00, e al compenso del CTU, pari a euro 700,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010

    «La domanda di condanna dell’ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo»

    La giurisdizione esclusiva amministrativa comprende le controversie relative alla richiesta di uno specifico trattamento terapeutico individualizzato nei confronti dell'azienda sanitaria, anche quando la pretesa sia formulata come diritto soggettivo alla salute, perché l'erogazione della prestazione implica attività discrezionale amministrativa e tecnica nell'ambito di un pubblico servizio.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è applicata per ricondurre alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente la presa in carico sanitaria e l'erogazione, diretta o mediante rimborso, del trattamento ABA.

  • legge 134/2015

    La legge è richiamata quale fonte della tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico e del diritto a trattamenti appropriati e individualizzati.

  • artt. 3 e 32 Cost.

    I principi di uguaglianza e tutela della salute sono invocati come fondamento della pretesa a un trattamento sanitario adeguato e accessibile.

  • DPCM 12 gennaio 2017

    La terapia ABA è ricondotta ai livelli essenziali di assistenza, con conseguente obbligo del servizio sanitario di farsene carico quando essa risulti appropriata e necessaria per il singolo paziente.

  • art. 2729 c.c.

    Il danno non patrimoniale subito dai genitori è ritenuto provabile mediante presunzioni semplici, sulla base di fatti di comune esperienza, purché siano stati allegati i fatti costitutivi del pregiudizio.

  • art. 1226 c.c.

    Consente la liquidazione equitativa dei danni non patrimoniali e del danno da perdita di chance quando la precisa quantificazione sia impossibile o estremamente difficoltosa.

  • art. 2056 c.c.

    È richiamato quale base per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.

  • art. 7 legge 24/2017

    «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ... risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose»

    La norma è richiamata dall'ASP a sostegno della tesi della natura contrattuale o da contatto sociale della pretesa, ma non è posta dal TAR a fondamento della decisione.

Massime di principio

  • La domanda di condanna di un'azienda sanitaria al riconoscimento e all'erogazione di uno specifico trattamento terapeutico individualizzato, sia direttamente sia mediante rimborso delle spese sostenute presso privati, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando la posizione fatta valere sia qualificabile come diritto soggettivo alla salute.
  • La discrezionalità tecnica dell'amministrazione sanitaria è sindacabile dal giudice amministrativo quando risulti illogica, irragionevole o contraria alle regole tecnico-scientifiche e alle linee guida applicabili; non è quindi sottratta al controllo giurisdizionale per il solo fatto di riguardare valutazioni mediche o riabilitative.
  • Quando una terapia individualizzata risulti scientificamente valida, appropriata alle condizioni cliniche del paziente e ricompresa nei LEA, l'azienda sanitaria è tenuta ad assicurare la presa in carico, direttamente o indirettamente mediante rimborso delle prestazioni private, secondo il programma terapeutico concretamente accertato.
  • La mancata erogazione di una prestazione sanitaria ricompresa nei LEA e idonea a favorire il miglioramento della condizione di una persona disabile può integrare un danno da perdita di chance non patrimoniale, consistente nella perdita seria e concreta della possibilità di conseguire un miglioramento della salute e delle capacità di inclusione e partecipazione.
  • Il danno non patrimoniale subito dai familiari per la mancata presa in carico sanitaria del minore disabile può essere provato mediante presunzioni semplici fondate su fatti di comune esperienza, purché il danneggiato abbia allegato le circostanze concrete del pregiudizio; la quantificazione può avvenire equitativamente quando non sia possibile una precisa prova del suo ammontare.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiSanitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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