Cassazione Penale, Sentenza n. 37998/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GUP del 21/05/2025 che aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero a causa della mancata contestazione, da parte del P.M., della recidiva. Il GUP aveva ritenuto di poter intervenire ex art.421 c.1 c.p.p. per sollecitare/modificare l'imputazione; la Procura ha dedotto abnormità per carenza di potere del giudice, per omissione di valutare l'istanza congiunta di applicazione della pena e per il fatto che la scelta del P.M. di non contestare la recidiva rientra nella sua discrezionalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo l'ordinanza del GUP affetta da abnormità (strutturale e funzionale). Ha ritenuto che il giudice di udienza preliminare non potesse dichiarare la nullità per la mancata contestazione della recidiva né indurre il P.M. a contestarla; il nuovo testo dell'art.421 c.1 c.p.p. non autorizza il sindacato sulla scelta del P.M. relativa alla recidiva, e l'art.423 c.1-bis non prevede sanzione di nullità né autorizza un provvedimento senza il necessario contraddittorio. Inoltre la Corte ha osservato che la decisione del giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della pena. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Venezia per il prosieguo.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Ha modificato il testo di alcune norme processuali (tra cui gli artt.421 e 423 c.p.p.), ma le innovazioni non conferiscono al giudice il potere di sindacare la scelta discrezionale del P.M. di non contestare aggravanti come la recidiva.
art.421, comma 1, cod. proc. pen.
«conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero»
Attribuisce al giudice un potere di verifica preliminare limitato alla specificità e completezza formale del capo di imputazione (richiamo ad art.417), non invece un potere di sindacare la decisione del P.M. di non contestare una circostanza aggravante discrezionale come la recidiva.
art.417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
«l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge»
Stabilisce il contenuto formale minimo della richiesta di rinvio a giudizio; il controllo del giudice ai sensi dell'art.421 è limitato a tale corrispondenza formale tra capi di imputazione e risultanze.
art.423, comma 1-bis, cod. proc. pen.
«Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero»
Introdice un controllo di corrispondenza tra imputazione e risultanze, ma non prevede la sanzione di nullità e richiede un contraddittorio effettivo; non autorizza il giudice a costringere il P.M. a contestare la recidiva.
art.521 e art.522, cod. proc. pen.
Richiamati nella motivazione della Corte per chiarire che le norme sul "fatto diverso" e sul divieto di decidere sulle circostanze non contestate non autorizzano il giudice a sostituirsi al P.M. nella contestazione di aggravanti supplementari.
Corte Cost., 15/11/2022, n.230
«il principio di obbligatorietà dell'azione penale non può essere ragionevolmente esteso sino al punto di negare qualsiasi spazio valutativo al pubblico ministero... Ciò è tanto più vero con riguardo all'aggravante della recidiva, la cui applicazione implica sempre... valutazioni discrezionali»
Conferma la discrezionalità del P.M. nella scelta di contestare la recidiva e limita l'intervento giudiziale: il giudice non può forzare il P.M. a formulare l'aggravante senza il necessario contraddittorio e rispetto del ruolo dell'accusa.
Massime di principio
- Il giudice dell'udienza preliminare può verificare la correttezza formale e la corrispondenza dell'imputazione con le risultanze (art.417 e art.421), ma non può sostituirsi alla discrezionalità del pubblico ministero nella decisione di contestare aggravanti come la recidiva.
- L'art.423 c.1-bis consente al giudice di invitare il P.M. a modificare l'imputazione e, se la difformità permane, di disporre la restituzione degli atti, ma non introduce automaticamente una nullità; è necessario il contraddittorio tra le parti prima di adottare provvedimenti regressivi.
- La mancata contestazione della recidiva attiene in larga parte a valutazioni discrezionali e di opportunità del P.M.; il ridotto spazio per aumenti di pena obbligatori rende impropria l'induzione giudiziale a contestare la recidiva.
- Un provvedimento del giudice che determini una "regressione" del procedimento (restituzione atti) senza fondamento normativo o senza aver rispettato il necessario contraddittorio può essere impugnato per abnormità e annullato per carenza di potere.
- Prima di ordinare la restituzione degli atti il giudice deve: (i) verificare l'esatto ambito di applicazione delle norme richiamate; (ii) sentire le parti in contraddittorio; (iii) decidere sulle eventuali istanze congiunte (es. applicazione della pena) che incidono sul prosieguo del procedimento.
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