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Sentenza

Sentenza n. 403/2026 - Bologna, Sezione 2

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento del materiale diniego di accesso agli atti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna avverso la domanda di accesso presentata dalla ricorrente in data 10 novembre 2025; per l’accertamento del diritto della società ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta; e per la condanna dell’Agenzia delle Entrate all’ostensione dei documenti richiesti. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 febbraio 2026: per l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30.12.2025 di pretesa chiusura con archiviazione del procedimento; per l’accertamento del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta; e per la condanna dell’Agenzia delle Entrate all’ostensione dei documenti richiesti.

Giustizia amministrativa202501998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego materiale e successivo provvedimento di chiusura con archiviazione dell’istanza di accesso relativa allo scambio di pareri tra Direzione Provinciale e Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate e al classamento d’ufficio del 2011

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società richiedente l’accesso)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., dapprima il diniego materiale opposto alla domanda di accesso del 10 novembre 2025 e poi, con motivi aggiunti, il provvedimento del 30 dicembre 2025 con cui l’Agenzia delle Entrate aveva dichiarato chiuso e archiviato il procedimento. L’istanza riguardava lo scambio intercorso tra la Direzione Provinciale e la Direzione Regionale sulla corretta gestione di una pratica DOCFA relativa al classamento di un’unità immobiliare, nonché il classamento effettuato d’ufficio nel 2011. L’amministrazione aveva sostenuto che la richiedente non avesse indicato un interesse diretto, concreto e attuale e, in giudizio, aveva aggiunto che la presentazione di un DOCFA conforme alle indicazioni dell’ufficio avrebbe fatto venir meno l’interesse all’accesso e che i pareri interni sarebbero stati sottratti all’ostensione. La società ha dedotto la violazione del principio di trasparenza e dell’accesso documentale, rappresentando l’interesse a verificare e contestare una prassi amministrativa ritenuta non conforme al paradigma normativo e a ottenere la disponibilità del classamento d’ufficio riguardante il proprio immobile.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto la richiesta dell’Agenzia di estromettere dal giudizio i funzionari evocati, rilevando che nei loro confronti non era stata formulata alcuna domanda e che l’estromissione può essere chiesta soltanto dagli interessati diretti, non dall’ente di appartenenza. Nel merito ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti. La presentazione del terzo DOCFA conforme alle indicazioni dell’amministrazione non ha fatto venir meno l’interesse all’accesso, poiché tale comportamento era stato tenuto per evitare conseguenze pregiudizievoli. La società aveva inoltre adeguatamente indicato l’interesse sotteso alla richiesta: contestare una prassi amministrativa mediante la conoscenza dello scambio tra gli uffici e acquisire un documento proprio relativo al classamento d’ufficio del 2011. Il giudice ha richiamato il criterio del bisogno di conoscenza, riconoscendo la legittimazione all’accesso quando gli atti richiesti abbiano prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente, anche senza una lesione già compiuta di una posizione giuridica. Ha escluso che il parere della Direzione Regionale fosse sottratto all’accesso, non trattandosi comunque di un parere legale; inoltre, il deposito in giudizio di tale documento non era integralmente satisfattivo, poiché mancavano la richiesta di parere della Direzione Provinciale e l’allegato richiamato. Sono stati quindi annullati gli atti impugnati, dichiarato il diritto di accesso e ordinato all’Agenzia delle Entrate di fornire copia integrale dei documenti entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’Agenzia è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il giudice ha esaminato con tale rito sia il diniego materiale sia il successivo diniego formale impugnato con motivi aggiunti.

  • art. 22 l. 241/1990

    Il riferimento normativo all’accesso documentale è ricavabile dalla verifica giudiziale della legittimazione e dell’interesse della richiedente, fondati sul bisogno di conoscenza e sul collegamento tra i documenti e gli effetti prodotti o producibili nei suoi confronti.

Massime di principio

  • La legittimazione all’accesso documentale sussiste quando il richiedente dimostri che i documenti hanno prodotto o possono produrre effetti diretti o indiretti nella sua sfera giuridica, dai quali derivi un concreto bisogno di conoscenza; non è necessario che sia già intervenuta una lesione compiuta di una posizione giuridica.
  • L’interesse all’accesso non viene meno per il solo fatto che il richiedente, per evitare conseguenze pregiudizievoli, si sia conformato alle indicazioni dell’amministrazione nel procedimento sostanziale cui l’istanza di accesso si riferisce.
  • L’interesse all’accesso può consistere nell’esigenza di verificare e contestare una prassi amministrativa ritenuta non conforme alla normativa, quando i documenti richiesti siano collegati alla vicenda procedimentale del richiedente.
  • Un documento formato o detenuto dall’amministrazione non è sottratto all’accesso per il solo fatto di costituire un parere interno; l’esclusione non può essere genericamente affermata e, in particolare, non opera quando il documento non abbia natura di parere legale.
  • Il deposito in giudizio di un documento non soddisfa integralmente la domanda di accesso quando non comprende tutti gli atti richiesti, inclusi i documenti presupposti o gli allegati espressamente richiamati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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