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Sentenza

Sentenza n. 1152/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'ottemperanza ​della sentenza n. -OMISSIS-/23 del Tar Campania, Salerno, per il rimborso del contributo unificato​

Giustizia amministrativa202600495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato rimborso di € 650,00 a titolo di contributo unificato, in esecuzione della sentenza di annullamento del diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso sportivo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni soccombenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del TAR che aveva annullato, per difetto di istruttoria e di motivazione, il diniego della Questura di Salerno relativo al rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso sportivo. La sentenza era divenuta definitiva dopo la declaratoria di improcedibilità dell'appello tardivamente proposto e, secondo il ricorrente, imponeva alle amministrazioni il rimborso del contributo unificato versato per il giudizio presupposto. Il Ministero dell'Interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario. Il Collegio ha inoltre rilevato d'ufficio un possibile difetto di legittimazione attiva, poiché il contributo unificato risultava versato dal difensore antistatario e il ricorso per ottemperanza era stato proposto dalla parte, non dal difensore in proprio. Il ricorrente ha dedotto di avere successivamente rimborsato il contributo al difensore.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ha affermato che la controversia relativa al rimborso del contributo unificato, quando riguardi la rifusione delle spese di giudizio tra parte vittoriosa e amministrazione soccombente, appartiene alla giurisdizione amministrativa in sede di ottemperanza e non a quella tributaria, poiché il contributo è già stato assolto nei rapporti con l'erario e la questione concerne esclusivamente il ribaltamento dei costi del processo tra le parti. La giurisdizione amministrativa sussiste anche quando la sentenza non contenga un'espressa statuizione sul rimborso del contributo unificato e, a maggior ragione, quando si tratti di una sentenza di accoglimento della domanda di annullamento. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva. In presenza di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, si instaura tra quest'ultimo e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra le parti del giudizio; pertanto, il solo difensore distrattario è legittimato a intimare il pagamento e a promuovere l'ottemperanza per la parte relativa alle spese processuali, incluso il contributo unificato. Il successivo rimborso del contributo da parte del cliente al difensore incide soltanto sul rapporto interno di prestazione d'opera professionale e non modifica la legittimazione processuale derivante dalla distrazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per chiedere l'esecuzione della sentenza amministrativa presupposta.

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese in favore del difensore determina un rapporto autonomo tra il difensore distrattario e la parte soccombente e attribuisce al difensore la legittimazione a ottenere il pagamento delle somme distratte.

  • art. 97, comma 2, c.p.c.

    È stato ritenuto applicabile anche al processo amministrativo e idoneo a ricomprendere le spese processuali di qualunque natura, incluso il contributo unificato.

  • art. 9 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede il contributo unificato, qualificato come entrata tributaria; tale natura non incide sulla giurisdizione amministrativa quando la controversia riguardi il rimborso del costo del giudizio tra le parti.

Massime di principio

  • La controversia promossa in sede di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato già versato all'erario appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché riguarda la rifusione delle spese del giudizio tra le parti e non l'an o il quantum dell'obbligazione tributaria nei confronti dell'erario.
  • La giurisdizione amministrativa sulla domanda di rimborso del contributo unificato sussiste anche quando la sentenza da eseguire non contenga un'espressa statuizione sul rimborso, purché la domanda riguardi il ribaltamento dei costi del processo derivante dalla soccombenza.
  • Quando le spese processuali siano state distratte in favore del difensore antistatario, il difensore è l'unico legittimato a intimare il pagamento e a promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere le somme oggetto della distrazione, nei limiti della liquidazione giudiziale.
  • Il rimborso del contributo unificato effettuato dalla parte vittoriosa in favore del proprio difensore riguarda esclusivamente il rapporto interno di prestazione professionale e non trasferisce alla parte la legittimazione a eseguire la statuizione sulle spese distratte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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