Cassazione Penale, Sentenza n. 19889/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (remissione della querela) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre disposto che le spese processuali siano poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per furto aggravato articolando due motivi: (1) sopravvenuta remissione della querela, intervenuta durante il dibattimento nei confronti dei coimputati (il processo a Voicu era stato celebrato con rito abbreviato); (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione di una pena sostitutiva.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale
Limita la portata dell'enunciazione dei motivi in cassazione: la Corte ricorda che i motivi sono stati enunciati nei limiti di tale disposizione e che il ricorso è stato tempestivamente proposto.
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce che la remissione di querela estingue il reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare l'estinzione del reato.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Contiene le eccezioni in cui la remissione non estingue l'azione; la Corte ha verificato che nessuna delle ipotesi di cui al comma 2 ricorre nel caso di specie.
art. 152 cod. pen.
Norma del codice penale che disciplina l'estinzione del reato per remissione di querela; la Corte ha disposto l'estinzione del reato ai sensi di tale disposizione.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede che le spese del procedimento siano poste a carico del querelato se non diversamente convenuto; la Corte ha applicato questa regola per addebitare le spese all'imputato.
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato e, se interviene prima della decisione di cassazione e il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice di legittimità deve rilevare e dichiarare l'estinzione anche d'ufficio.
- La remissione della querela fatta in favore di un solo coimputato si estende di diritto a tutti coloro che abbiano commesso il reato: quindi la remissione verso un coimputato può determinare l'estinzione dell'azione penale anche per altri imputati coinvolti nello stesso fatto.
- Se la remissione estingue il reato, il giudice di legittimità può annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando non ricorrono le eccezioni previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p.
- In presenza di remissione di querela, i motivi processuali collegati alla pena (es. richiesta di pena sostitutiva) diventano assorbiti, poiché il giudicato non può più produrre effetti criminali per l'estinzione del reato.
- Le spese processuali, in assenza di diverso accordo, spettano al querelato in caso di estinzione per remissione di querela ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.; è quindi importante considerare anche l'onere delle spese in ipotesi di remissione.
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