Sentenza n. 537/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio-rigetto formatosi, in data 9 novembre 2025, sull'istanza di accesso agli atti presentata, in data 10 ottobre 2025 e per l'accertamento del diritto del ricorrente di accedere ed estrarre copia della documentazione richiesta, con conseguente condanna dell'Amministrazione intimata alla relativa esibizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del procedimento espropriativo e demolitorio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario espropriato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, comproprietario di una villa sita in Taormina, demolita per la realizzazione di un parcheggio di servizio riconducibile a Ferrovie dello Stato, ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 10 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990. L'istanza riguardava l'intero fascicolo ablatorio, inclusi gli atti di conferimento delle funzioni di autorità espropriante, l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, gli atti relativi al vincolo preordinato all'esproprio e alle sue eventuali reiterazioni, le comunicazioni, l'offerta e la determinazione dell'indennità, il decreto di occupazione d'urgenza, l'immissione in possesso, il sopralluogo e il decreto di esproprio. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e dell'art. 32 della l.r. Sicilia n. 7/2019, sostenendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, derivante dalla qualità di proprietario destinatario degli effetti del procedimento ablatorio e dall'esigenza di verificare la legittimità della perdita del bene, anche in relazione alla permanenza di obblighi tributari sull'immobile demolito. Ha inoltre sostenuto che gli atti richiesti costituiscono documenti amministrativi e che l'accesso non aveva natura esplorativa, ma era strumentale alla tutela del diritto di proprietà. Dopo la proposizione del ricorso, Italferr ha trasmesso solo parte della documentazione, lasciando inevasa la richiesta relativa ai documenti indicati ai punti 3, 5, 7, 8, 9 e 11 dell'istanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. La trasmissione parziale e tardiva della documentazione, intervenuta dopo la notifica del ricorso, non ha determinato la cessazione della materia del contendere, poiché permaneva l'interesse all'ostensione dei documenti residui e alla pronuncia sulle spese. Il Collegio ha ritenuto integrati i requisiti dell'interesse diretto, concreto e attuale: il ricorrente, quale comproprietario destinatario del procedimento espropriativo conclusosi con la demolizione dell'immobile, vantava un interesse qualificato alla conoscenza dell'intera sequenza procedimentale, funzionale alla tutela del diritto di proprietà e alla verifica della correttezza dell'azione amministrativa. La richiesta non costituiva controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione. Il silenzio serbato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, l. 241/1990 è stato ritenuto illegittimo. L'adempimento parziale successivo all'instaurazione del giudizio non ha sanato l'illegittimità originaria e ha confermato l'assenza di ragioni ostative almeno per i documenti trasmessi. Italferr è stata condannata a consentire l'accesso a tutti i documenti richiesti e non ancora trasmessi entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Qualora alcuni atti non esistano o non siano nella disponibilità dell'amministrazione, essa dovrà rilasciare, entro lo stesso termine, una formale attestazione motivata dell'impossibilità di esibirli. Italferr è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ... è configurato quale principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
Il diritto di accesso spetta quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
La qualità di comproprietario destinatario di un procedimento espropriativo integra un interesse qualificato alla conoscenza degli atti della sequenza ablativa.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
controllo generalizzato sull'operato della P.A.
Il divieto di controllo generalizzato non impedisce l'accesso richiesto per tutelare una posizione giuridica soggettiva specifica, quale il diritto di proprietà inciso dall'azione amministrativa.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
L'amministrazione deve pronunciarsi sull'istanza di accesso entro trenta giorni; l'inerzia determina un silenzio-rigetto illegittimo.
art. 32 l.r. Sicilia n. 7/2019
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della domanda di accesso, senza una specifica interpretazione autonoma da parte del Collegio.
Massime di principio
- Il proprietario o comproprietario destinatario degli effetti di un procedimento espropriativo ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere all'intera documentazione della sequenza ablativa, compresi gli atti relativi al vincolo, alla dichiarazione di pubblica utilità, all'occupazione, all'immissione in possesso e al decreto di esproprio.
- La richiesta di accesso agli atti di un procedimento ablatorio non costituisce controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione quando sia funzionale alla tutela del diritto di proprietà inciso dall'espropriazione e alla verifica della legittimità dell'azione amministrativa.
- L'amministrazione deve pronunciarsi sull'istanza di accesso entro il termine di trenta giorni; il silenzio-rigetto formatosi per l'inerzia è illegittimo quando sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi del diritto di accesso.
- La trasmissione solo parziale e tardiva dei documenti, effettuata dopo la proposizione del ricorso, non elimina l'interesse all'accesso relativamente agli atti residui e non sana l'illegittimità originaria del silenzio, rilevante anche ai fini della regolazione delle spese.
- Quando i documenti richiesti non esistano o non siano nella disponibilità dell'amministrazione, questa non può limitarsi a ometterne la produzione, ma deve rilasciare all'interessato una formale attestazione motivata dell'inesistenza o dell'impossibilità di esibizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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