Cassazione Civile, Ordinanza n. 32454/2022 del 03/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004, con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente un maggior reddito d'impresa, ai fini IRPEF, IVA e IRAP. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso del contribuente, mentre la C.T.R. aveva accolto parzialmente il suo appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro la decisione regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente ha depositato memoria dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla l. n. 225 del 2016, e di avere integralmente pagato quanto dovuto, chiedendo quindi dichiararsi cessata la materia del contendere. La Corte ha preso atto della documentazione prodotta e dell'assenza di contestazioni dell'amministrazione, ritenendo verificata la definizione agevolata della lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, richiamando il principio secondo cui, in tale evenienza, la rinuncia/definizione del contribuente costituisce eccezione alla regola di cui all'art. 391 c.p.c. Quanto al doppio contributo unificato, la Corte ha escluso che sussistano i presupposti per il suo raddoppio, poiché la causa di estinzione è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La definizione agevolata della controversia comporta l'estinzione del giudizio di legittimità quando il contribuente aderisce alla procedura e risulta il pagamento dovuto.
legge 1 dicembre 2016, n. 225
Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata quale base della definizione agevolata.
art. 391 c.p.c.
La Corte richiama l'orientamento secondo cui la definizione agevolata con rinuncia del contribuente costituisce eccezione alla regola sulla regolazione delle spese e conduce alla compensazione.
art. 372 c.p.c.
I documenti prodotti con la memoria possono essere considerati in quanto non vi è stata contestazione circa la loro mancata notificazione e devono ritenersi conosciuti dalla controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la causa di inammissibilità/estinzione sopravviene dopo la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta l'adesione a una definizione agevolata prevista dalla legge e prova il pagamento di quanto dovuto, la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del giudizio, se non vi siano contestazioni rilevanti della controparte.
- In presenza di definizione agevolata della lite tributaria, la regolazione delle spese segue il criterio della compensazione, in deroga alla regola ordinaria applicabile alla rinuncia o estinzione del processo.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se la causa estintiva o l'improcedibilità/inammissibilità sopravvengono dopo la proposizione del ricorso.
- La documentazione prodotta in cassazione per dimostrare la definizione della lite può essere valorizzata quando la controparte non ne contesti la conoscenza o la rituale acquisizione processuale.
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