Cassazione Penale, Sentenza n. 47663/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro le sentenze d'appello rese in sua assenza (12/10/2021 e 10/10/2022). Il difensore ha sostenuto che l'imputato, detenuto, non ha avuto conoscenza della pendenza dei processi né delle sentenze, avendo appreso delle condanne solo alla notifica dell'ordine di esecuzione del 26/4/2023. Si è invocata l'applicazione del comma 2.1 dell'art. 175 c.p.p. (introdotto dal D.Lgs. n.150/22) che prevede la restituzione in termini quando l'imputato prova di non aver avuto conoscenza del processo e di non poter proporre impugnazione senza colpa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse autosufficiente solo rispetto alla sentenza del 12/10/2021 e che la sentenza del 10/10/2022 non fosse stata allegata, impedendo ogni valutazione su quest'ultima. Quanto all'argomento principale, la Corte ha ricordato che la novella del comma 2.1 dell'art.175 c.p.p. si applica soltanto alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/22, secondo la disposizione transitoria di cui all'art.89, comma 3. Poiché la sentenza impugnata è anteriore all'entrata in vigore del decreto, la nuova disciplina non è applicabile. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 codice di procedura penale (comma 2.1)
disposizione introdotta dall'art. 11, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 150/22
La pronuncia afferma che il nuovo comma 2.1 dell'art.175 c.p.p. prevede la restituzione in termini per l'imputato giudicato in assenza se prova di non aver avuto conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza colpa; tuttavia la norma si applica solo alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/22
art. 89, comma 3 (disposizioni transitorie D.Lgs. 150/22)
testo transitorio richiamato nella sentenza
Stabilisce che le modifiche introdotte dal decreto (tra cui l'art.175 modificato) trovano applicazione solo con riferimento alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del decreto stesso
richiamo a precedenti giurisprudenziali
Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Rv. 284704 - 01
La Corte riprende e conferma l'orientamento secondo cui la novella di cui all'art.175 si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/22
Massime di principio
- La nuova disciplina del comma 2.1 dell'art.175 c.p.p. tutela l'imputato giudicato in assenza solo se l'impugnazione riguarda una sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.150/22; per decisioni anteriori alla riforma la restituzione in termini non è disposta sulla base di quella norma
- Per ottenere la restituzione in termini ai sensi dell'art.175 comma 2.1 è necessario provare (e documentare) la mancata conoscenza della pendenza del processo e l'assenza di colpa nel non proporre tempestivamente impugnazione (es. assenza di notifiche, documentazione sulla detenzione, tentativi di contatto, ecc.)
- Quando si impugna in Cassazione va allegata tutta la documentazione rilevante (es. la sentenza impugnata); la mancata allegazione di una sentenza preclude la sua valutazione e può portare all'inammissibilità della domanda in relazione a quella decisione
- La sola condizione di detenzione non è automaticamente sufficiente a ottenere la restituzione: conta la prova concreta dell'ignoranza del processo e l'assenza di comportamenti colposi o di rinuncia volontaria
- In casi simili, verificare sempre le date (data di pronuncia della sentenza vs. data di entrata in vigore della norma novellata) e la presenza di clausole transitorie: queste determinano l'ambito applicativo delle nuove tutele procedurali
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