Sentenza del 13/04/2016 n. 7249 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia, sostenendo che fosse nulla per omessa motivazione o motivazione apparente. La CTR si era limitata ad affermare che la decisione di primo grado era corretta sul piano logico e giuridico e che l'Ufficio non aveva dedotto nuovi motivi, senza esporre l'iter logico e giuridico seguito né riesaminare le questioni riproposte in appello. La controversia sostanziale riguardava inoltre la tempestività della richiesta di rimborso dell'imposta di bollo: l'Agenzia riteneva applicabile il termine triennale previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 642/1972, mentre UniCredit sosteneva l'applicabilità del termine ordinario decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo nulla la sentenza della CTR per motivazione apparente. La decisione regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Perugia, che dovrà riesaminare nel merito la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente quale termine si applichi al rimborso, ma ha stabilito che la CTR dovrà fornire una motivazione effettiva e comprensibile.
Norme richiamate
D.P.R. n. 642/1972, art. 37, comma 3
La disposizione è stata invocata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere che la domanda di rimborso dell'imposta di bollo dovesse essere presentata entro tre anni dal pagamento. La Cassazione non ha definito nel merito l'applicabilità della norma, limitandosi a rilevare la nullità della sentenza regionale per difetto di motivazione.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36, 53 e 61
Le norme sono state richiamate in relazione ai requisiti della sentenza tributaria e all'obbligo del giudice d'appello di esaminare le questioni devolute, fornendo una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
Art. 132 c.p.c.
La norma è stata interpretata nel senso che la sentenza deve contenere una motivazione effettiva, non meramente apparente. Una motivazione priva dell'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche che sorreggono la decisione determina la nullità della sentenza.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
La disposizione consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali, inclusi i casi di omessa o apparente motivazione.
Massime di principio
- Una sentenza è nulla quando la motivazione è del tutto assente o meramente apparente, cioè quando non consente di comprendere quali fatti e quali ragioni giuridiche abbiano condotto alla decisione.
- Il giudice d'appello deve esaminare le questioni riproposte, anche se sono identiche a quelle già dedotte in primo grado; non può limitarsi a confermare genericamente la decisione precedente.
- Il semplice richiamo alla correttezza logica e giuridica della sentenza di primo grado, senza una spiegazione autonoma e verificabile, non soddisfa l'obbligo di motivazione.
- Quando la Cassazione rileva un vizio di motivazione che impedisce l'esame del merito, normalmente cassa la sentenza e rinvia a un altro giudice di merito, senza risolvere definitivamente la questione sostanziale.
- Nelle controversie sui rimborsi tributari è essenziale individuare il termine applicabile e il momento iniziale della sua decorrenza; la tempestività della domanda deve essere valutata sulla base della specifica disciplina del tributo.
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