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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35848/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di alcuni soci di una cooperativa edilizia per il pagamento di spese. Il giudice di pace lo aveva revocato per mancanza della delibera assembleare di riparto della spesa; il Tribunale di Bari aveva poi rigettato l'appello della cooperativa. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso per intervenuta transazione tra le parti. La rinuncia, però, non era stata notificata alle parti costituite né comunicata agli avvocati con visto, come richiesto dall'art. 390 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione, non essendo stata notificata alle parti costituite né comunicata agli avvocati con il loro visto, non era idonea a determinare l'estinzione del processo. Tuttavia, poiché manifestava il venir meno dell'interesse alla decisione, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione, anche in considerazione della transazione intervenuta, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per sopravvenuta inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; in mancanza, non produce estinzione del processo.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Il meccanismo sanzionatorio dell'ulteriore contributo unificato si applica all'inammissibilità originaria del gravame e non a quella sopravvenuta.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, per essere processualmente efficace ai fini dell'estinzione, deve rispettare le forme previste dall'art. 390 c.p.c., cioè notificazione alle parti costituite o comunicazione agli avvocati con visto.
  • Se la rinuncia non è validamente perfezionata nelle forme richieste, il processo non si estingue, ma la rinuncia può comunque essere valorizzata come segno della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con conseguente inammissibilità.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta e non originaria.
  • La presenza di una transazione intervenuta tra le parti può giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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