Sentenza del 11/12/2018 n. 2851 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento sintetico - cd. "redditometro" - presunzione iuris tantum - è tale - prova contraria - spetta al contribuente. Cd. "redditometro" - prova contraria - disponibilità di reddito di altri membri del nucleo familiare - prova della redditività - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la ricostruzione del maggior reddito effettuata mediante redditometro, sostenendo che la maggiore capacità di spesa rilevata fosse riconducibile ad altri componenti del nucleo familiare, in particolare ai figli, e non a redditi propri. La questione riguardava quindi la natura della presunzione applicata e l'onere della prova contraria.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La sentenza ha stabilito che l'accertamento sintetico basato sul redditometro fonda una presunzione legale relativa (iuris tantum) di maggior reddito, con conseguente trasferimento sul contribuente dell'onere di fornire la prova contraria. Non è sufficiente affermare che le spese siano state sostenute da altri familiari: occorre dimostrare documentalmente che tali soggetti disponevano effettivamente di redditi o risorse adeguate a sostenerle.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro
L'applicazione dell'accertamento sintetico mediante cd. "redditometro" determina una presunzione legale relativa (iuris tantum).
Il redditometro consente di presumere l'esistenza di un maggior reddito sulla base delle spese e degli indici di capacità contributiva rilevati. La presunzione è superabile, ma il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e documentata.
Principio dell'onere della prova contraria a carico del contribuente
Il contribuente deve provare documentalmente la redditività degli altri membri del nucleo familiare.
Per dimostrare che la capacità di spesa deriva da familiari diversi dal contribuente accertato, non basta indicare genericamente tali soggetti: è necessario provare la loro effettiva disponibilità di redditi o risorse sufficienti a sostenere le spese contestate.
Massime di principio
- Nel redditometro, la ricostruzione dell'Amministrazione non è una semplice ipotesi liberamente valutabile, ma una presunzione legale relativa che impone al contribuente di fornire una prova contraria.
- La prova contraria deve essere concreta, analitica e documentale, con indicazione dell'origine delle somme, della loro disponibilità e della loro effettiva destinazione alle spese contestate.
- Il richiamo ai redditi o alle risorse di altri familiari è insufficiente se non è accompagnato dalla prova della loro effettiva capacità reddituale e finanziaria.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare e produrre documenti quali dichiarazioni dei redditi, buste paga, estratti conto, contratti, bonifici e altri elementi idonei a collegare le spese alle risorse del soggetto che le avrebbe sostenute.
- La mera coabitazione o appartenenza al medesimo nucleo familiare non dimostra automaticamente che le spese siano state sostenute da altri componenti.
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