Sentenza n. 2619/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento 1. Del provvedimento di diniego del permesso di costruire presentato dal sig. Gaetano Del Prete ai sensi dell’art. 20 comma 1, del TU. Edilizia approvato con D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche e ai sensi di quanto, da ultimo previsto dal D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito, con modificazioni dall’art. 1 della L. 09.08.2013 n. 98 (c.d. “Decreto del Fare”), acquisita al protocollo generale dell’ente in data 30.12.2023, al prot. 103256 per gli interventi edilizi di realizzazione di un fabbricato residenziale su area libera, traversa privata via Alcide De Gasperi snc, foglio 33 mappale 926-927, notificato in data 18.04.2024, pronunciato dal Comune di Acerra V Direzione – SUE, a firma del dirigente Arch. Concetta Martone. 2. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale su area libera
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Comune di Acerra alla richiesta di permesso di costruire, presentata ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione di un fabbricato residenziale. Il Comune si è costituito contestando le censure. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che, a fronte dell’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione e in assenza di diverse richieste della parte resistente, il giudice non possa decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il giudice deve prendere atto della dichiarazione e definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità. Le spese sono state compensate, non essendovi opposizione del Comune e risultando il venir meno dell’interesse determinato da circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda di permesso di costruire, ma non è stata esaminata nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato insieme all’art. 35 c.p.a. nel contesto della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può esaminare il merito della controversia né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel processo amministrativo vige un principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può rinunciare alla decisione di merito mediante una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il venir meno dell’interesse alla decisione dipende da circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso e la parte resistente non si oppone.
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