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Ordinanza

Ordinanza n. 471/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'Ordinanza Dirigenziale n. 151 del 18.12.2025 con la relativa nota di accompagnamento, comunicata alla ricorrente via PEC con prot. 722994/2025, della Direzione generale per la Protezione Civile della Regione Campania - Ufficio del Genio Civile di Caserta; - dell'Ordinanza Dirigenziale n. 44 del 06.11.2025 con la relativa nota di accompagnamento, prot. n. 0599493 del 6.11.2025, notificata alla ricorrente via PEC in data 20.11.2025, della Direzione generale per la Protezione Civile della Regione Campania - Ufficio del Genio Civile di Caserta, avente ad oggetto la sospensione ex art. 97 del D.P.R. 380/01 dei lavori inerenti alla realizzazione di un impianto per la produzione di biometano di tipo "agricolo", ubicato in località Dragoni; - nota, prot. n. 0653529 del 25.11.2025, comunicata alla ricorrente via PEC in pari data, adottata dalla Direzione generale per la Protezione Civile della Regione Campania - Ufficio del Genio Civile di Caserta, avente ad oggetto il riscontro dell'istanza di annullamento in via di autotutela; - nota del 04.12.2025, comunicata alla ricorrente via PEC in pari data, adottata dalla Direzione generale per la Protezione Civile della Regione Campania - Ufficio del Genio Civile di Caserta, avente ad oggetto il riscontro dell'istanza di accesso agli atti; - ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso ai precedenti, ancorché ignoto, nonché per il risarcimento in forma specifica o, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente;

Giustizia amministrativa202600547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze dirigenziali regionali di sospensione dei lavori per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano, diniego di autotutela e riscontro negativo dell’istanza di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, due ordinanze dirigenziali dell’Ufficio del Genio Civile di Caserta della Regione Campania, aventi ad oggetto la sospensione ai sensi dell’art. 97 del d.P.R. 380/2001 dei lavori relativi alla realizzazione di un impianto agricolo per la produzione di biometano in località Dragoni. Sono stati inoltre impugnati il riscontro dell’istanza di annullamento in autotutela e il riscontro dell’istanza di accesso agli atti, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi. La ricorrente ha domandato anche il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della pendenza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. La decisione è stata fondata sulla connessione del ricorso con altro giudizio, già fissato per la trattazione del merito il 23 aprile 2026, e soprattutto sulla circostanza che i lavori risultavano già sospesi per effetto di una precedente ordinanza cautelare della stessa Sezione e di un successivo provvedimento comunale del 5 gennaio 2026, allo stato non impugnato. Da tali elementi il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per il 23 aprile 2026, disponendo la riunione con il ricorso già recante il numero di ruolo generale 1291/2025.

Norme richiamate

  • art. 97 d.P.R. 380/2001

    sospensione ex art. 97 del D.P.R. 380/01 dei lavori

    La norma è indicata quale base normativa delle ordinanze regionali di sospensione dei lavori; l’ordinanza cautelare non ne esamina nel merito l’applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della domanda e della decisione cautelare; il Collegio nega la misura richiesta ritenendo insussistenti i relativi presupposti.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando l’attività oggetto della controversia risulta già sospesa per effetto di altri provvedimenti, sicché manca un’utilità cautelare concreta e attuale ulteriore rispetto alla situazione già esistente.
  • La pendenza di un giudizio connesso già fissato per la trattazione del merito può giustificare la riunione dei ricorsi e la fissazione coordinata della trattazione, senza imporre l’accoglimento della domanda cautelare nel giudizio successivamente proposto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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