Ordinanza n. 537/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria finale del “CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR (AREA DEGLI OPERATORI – RUOLO AMMINISTRATIVO)(-OMISSIS-)”, per la parte relativa all’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, approvata con determinazione Estar n. -OMISSIS-; - nonché di ogni altro provvedimento conseguente, connesso e/o presupposto, anche di estremi sconosciuti; - con corretta rideterminazione del punteggio e attribuzione della corretta posizione in graduatoria dell’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso pubblico unificato per coadiutore amministrativo senior, limitatamente alla parte relativa all'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ente organizzatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti, la rideterminazione del punteggio e l'attribuzione della corretta posizione in graduatoria. Dal testo emerge che la contestazione riguardava i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice sulla base dei titoli di carriera e, in particolare, la rilevanza riconosciuta ai titoli strettamente attinenti al profilo messo a concorso. Il TAR ha inoltre rilevato, riservandola al merito, una questione di rito relativa all'ammissibilità del ricorso per la mancata notifica dell'atto introduttivo ad almeno uno dei controinteressati. In sede cautelare la ricorrente non ha fornito allegazioni apprezzabili circa un pregiudizio grave e irreparabile, prospettando quale rischio lo scorrimento della graduatoria, ritenuto allo stato meramente eventuale, non concreto né attuale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In base alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che la Commissione avesse attribuito i punteggi conformemente alle previsioni del bando e ai criteri predeterminati dalla stessa Commissione. I criteri sono stati giudicati prima facie non irragionevoli, poiché diretti a valorizzare soltanto i titoli di carriera strettamente attinenti al profilo oggetto del concorso. Il giudice ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, in quanto il paventato scorrimento della graduatoria non presentava caratteri di concretezza e attualità. La questione relativa alla mancata notifica ai controinteressati è stata riservata alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la legittimità prima facie dei punteggi concorsuali può essere riconosciuta quando la commissione abbia applicato le previsioni del bando e criteri predeterminati, purché tali criteri non risultino manifestamente irragionevoli.
- È prima facie ragionevole un criterio concorsuale che valorizzi i soli titoli di carriera strettamente attinenti al profilo professionale messo a concorso, se coerente con la lex specialis e previamente stabilito dalla commissione.
- Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio prospettato dipenda da uno scorrimento della graduatoria meramente eventuale, privo allo stato di concretezza e attualità.
- La questione di ammissibilità derivante dalla mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati può essere riservata alla fase di merito senza impedire, in via cautelare, la valutazione negativa della domanda per difetto dei presupposti cautelari.
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