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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36056/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado riconoscendo la sussistenza dell'illecito civile e condannando la stessa al risarcimento del danno. I motivi principali erano: (1) violazione del divieto di applicazione retroattiva di norme processuali sfavorevoli all'imputato in ragione della successiva pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p.; (2) vizio di motivazione per mancata considerazione delle prove documentali che, secondo la ricorrente, dimostravano l'assenza di danno (la recinzione era durata un giorno e mezzo e il restringimento della carreggiata sarebbe dovuto a un abuso edilizio delle parti civili).

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. ha prodotto effetti processuali immediati e la disciplina da essa desumibile si applicava al momento dell'appello (principio "tempus regit actum"). Non si è trattato di applicazione retroattiva di una norma penale sostanziale, per cui il principio di irretroattività della legge penale non è stato violato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la decisione motivata: la condanna generica al risarcimento è legittima quando risulti accertata la potenziale capacità lesiva del fatto e il nesso causale anche presunto; la pronuncia di proscioglimento per tenuità (art. 131-bis) ha efficacia accertativa che può fondare successiva domanda civile. La Corte ha quindi confermato la possibilità di condannare genericamente al risarcimento (da liquidarsi in sede civile) e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Norma processuale la cui parte è stata dichiarata incostituzionale; la Corte ha ritenuto che la declaratoria di illegittimità produce effetti immediati sul processo pendente e legittima l'applicazione della disciplina risultante dalla sentenza costituzionale al momento dell'appello.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto non implica assenza di offensività: il proscioglimento resta un accertamento dell'illecito che può avere rilevanza ai fini civili e fondare una domanda di risarcimento.

  • art. 651-bis cod. proc. pen.

    La sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis si atteggia come sentenza di accertamento dell'illecito penale e, in quanto tale, può costituire presupposto per una domanda risarcitoria in sede civile.

  • art. 11 disp. prel. cod. civ. (principio "tempus regit actum")

    Principio invocato per affermare l'immediata applicazione delle norme processuali in vigore al momento dell'atto o della fase processuale interessata; la Corte lo usa per giustificare l'applicazione della disciplina risultante dalla pronuncia costituzionale intervenuta prima dell'appello.

  • art. 25 Cost.

    Riferimento al principio di irretroattività della legge penale materiale: la Corte distingue quest'ambito dalle norme processuali, affermando che la garanzia non opera automaticamente rispetto a disposizioni processuali la cui applicazione non produce effetti penali sostanziali sfavorevoli.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della disciplina sul principio di irretroattività e della sua salvaguardia quando le pronunce costituzionali incidono sulla materia penale sostanziale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 173 del 25 maggio 2022

    Pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 538 c.p.p.; ha determinato la nuova interpretazione e applicazione in sede di appello, estendendo la cognizione del giudice penale anche sulla domanda di risarcimento in caso di proscioglimento per tenuità.

  • Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007 (Lista)

    Giurisprudenza richiamata sul principio del "tempus regit actum" e sulla modulazione dell'applicazione delle norme processuali in relazione ai diversi momenti e atti del processo.

  • Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013 (Ercolano)

    Giurisprudenza citata in relazione alla necessità di salvaguardare il principio di irretroattività della legge penale sostanziale anche quando intervengono pronunce costituzionali con effetti sul diritto penale.

  • Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2022 (Mandolini)

    Richiamata per il principio secondo cui, ai fini della condanna generica al risarcimento, non è necessaria la prova puntuale del danno concreto se è accertata la capacità lesiva del fatto e il nesso causale, anche presuntivamente.

  • Ordinanza Corte Costituzionale n. 279 del 2017

    Richiamata in motivazione della sentenza costituzionale per affermare che il fatto localizzato nella previsione di particolare lieve offensività resta comunque offensivo e può costituire reato.

Massime di principio

  • Dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale produce effetti immediati e si applica al giudizio non definitivo; rileva la disciplina vigente al momento della decisione impugnata (principio "tempus regit actum").
  • Il principio di irretroattività della legge penale materiale non impedisce automaticamente l'applicazione retroattiva di una pronuncia costituzionale che modifica norme processuali, purché ciò non produca effetti penali sostanziali sfavorevoli all'imputato.
  • La pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità (art. 131-bis) è un accertamento dell'illecito che può fondare una domanda civile di risarcimento: il proscioglimento non implica necessariamente l'inesistenza del fatto offensivo.
  • Per pronunciare una condanna generica al risarcimento in sede penale non è richiesta la prova puntuale del danno concreto; è sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto e di un nesso causale anche presuntivo, rimandando la liquidazione al giudice civile.
  • Chi non impugna la sentenza di primo grado che accerta il fatto con applicazione dell'esimente perde la possibilità, in sede di appello limitato alle censure delle parti civili, di ottenere la rinnovazione della valutazione dei fatti non devoluti all'appello.
  • In Cassazione un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese del giudizio e al pagamento di somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), pertanto occorre valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima di impugnare.

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