Cassazione Penale, Sentenza n. 3414/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato i reclami avverso la sanzione disciplinare (esclusione dalle attività ricreative e sportive, irrogata dal Consiglio di disciplina il 17/12/2022). Il ricorrente deduce sei motivi: 1) illegittimità del decreto di fissazione dell'udienza privo di oggetto; 2) tardiva contestazione degli addebiti e violazione dei termini previste dagli artt. 38 Ord. pen. e 82, comma 2, DPR n. 230/2000; 3) mancata comunicazione della convocazione innanzi al Consiglio di disciplina (art. 81, comma 4, DPR n. 230/2000); 4) assenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio; 5) contestazione operata dal solo Comandante e non dal Direttore (violazione art. 81, comma 2, DPR n. 230/2000); 6) la condotta contestata non costituirebbe infrazione del regolamento (art. 77 R.E.) e vizio di motivazione
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: il decreto di fissazione può limitarsi a indicare l'oggetto dell'udienza (onere di consultare gli atti in cancelleria); l'errore formale sulle date non ha pregiudicato il diritto di difesa perché il detenuto ha potuto difendersi nel merito e la contestazione è risultata comprensibile; la convocazione e l'avviso di procedimento sono avvenuti e le nullità non eccepite tempestivamente sono soggette alla decadenza ex art. 182 c.p.p.; la motivazione della sanzione è contenuta nel verbale del Consiglio di disciplina e gli atti erano conoscibili; la comunicazione formale della contestazione può essere delegata dal Direttore al Comandante (la redazione dell'atto resta in capo al Direttore); infine, le espressioni e le accuse contestate rientrano nelle fattispecie disciplinari previste dal regolamento esecutivo. Conseguentemente il rigetto del reclamo è confermato
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Il ricorrente invocava la violazione del diritto di difesa; la Corte rileva che l'avviso di fissazione dell'udienza non deve contenere le ragioni del procedimento, salvo che la parte non ne faccia specifica censura tempestiva
Ordinamento penitenziario, art. 38, comma 2
art. 38, comma 2, Ord. pen.
Disciplina la comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare; la Corte ha ritenuto che l'errore di data nella comunicazione non abbia impedito la difesa effettiva quando il detenuto ha compreso e contestato nel merito
D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, comma 2 e comma 4
art. 81, commi 2 e 4, d.P.R. n. 230/2000
L'atto di contestazione è formalmente attribuito al Direttore ma può essere comunicato per delega; la Corte distingue tra la redazione non delegabile e la comunicazione delegabile e accetta la validità della delega al Comandante
D.P.R. n. 230 del 2000, art. 82, comma 2
art. 82, comma 2, d.P.R. n. 230/2000
Rilevata nella doglianza sul termine di contestazione; la Corte ha valutato che non vi sia stata lesione del diritto di difesa in presenza di ragionevole termine e possibilità di difesa
Regolamento di esecuzione, art. 77
Stabilisce le infrazioni disciplinari tassative; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate (espressioni offensive e accuse di falsa relazione) rientrino nelle fattispecie disciplinari previste
Codice di procedura penale, art. 182, commi 1-3
art. 182, commi 1-3, cod. proc. pen.
Le nullità relative al procedimento disciplinare sono soggette al regime di deducibilità e decadenza: eccezioni sulle nullità devono essere sollevate tempestivamente, altrimenti si perde il diritto di farle valere
Codice di procedura penale, art. 666, comma 3
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento giurisprudenziale secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve informare l'oggetto; non è necessario indicare le ragioni, spettando alla parte l'onere di prendere visione degli atti
Codice di procedura penale, art. 678
Richiamato per l'estensibilità dei principi del procedimento di esecuzione al procedimento di sorveglianza in tema di fissazione dell'udienza camerale
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente; la decisione non rileva vizi applicativi idonei a invalidare il provvedimento quando la parte ha potuto esercitare la difesa
Ordinamento penitenziario, art. 40
Richiamato per la questione della delega: la Corte osserva che alcune attività (redazione) non sono delegabili, ma la comunicazione formale può esserlo
Massime di principio
- Un decreto di fissazione dell'udienza camerale può limitarsi a indicare l'oggetto e la data: la parte o il difensore hanno l'onere di consultare gli atti in cancelleria per conoscere le ragioni del procedimento
- Errori formali nelle indicazioni di data o altri rilievi meramente circostanziali non invalidano il procedimento se non hanno impedito l'effettiva possibilità di difesa; conta l'effettiva conoscenza del contenuto della contestazione
- Le nullità relative alla procedura disciplinare dell'Amministrazione penitenziaria sono sottoposte alle regole di deducibilità e decadenza dell'art. 182 c.p.p.: devono essere sollevate tempestivamente (in udienza) o si considerano sanate
- La comunicazione formale della contestazione può essere delegata dal Direttore al Comandante; la Corte distingue tra la competenza a redigere l'atto (non delegabile) e la possibilità di delegare la notifica
- L'assenza di una motivazione esplicita nella comunicazione della sanzione può essere superata se il verbale del Consiglio di disciplina contiene le ragioni e gli atti sono conosciuti o consultabili dalla parte
- Per contestare la riconducibilità di una condotta al regolamento è necessario un argomento logico-giuridico: la semplice affermazione che una parola non sia offensiva non basta se il comportamento rientra oggettivamente nelle fattispecie disciplinari previste
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