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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3414/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato i reclami avverso la sanzione disciplinare (esclusione dalle attività ricreative e sportive, irrogata dal Consiglio di disciplina il 17/12/2022). Il ricorrente deduce sei motivi: 1) illegittimità del decreto di fissazione dell'udienza privo di oggetto; 2) tardiva contestazione degli addebiti e violazione dei termini previste dagli artt. 38 Ord. pen. e 82, comma 2, DPR n. 230/2000; 3) mancata comunicazione della convocazione innanzi al Consiglio di disciplina (art. 81, comma 4, DPR n. 230/2000); 4) assenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio; 5) contestazione operata dal solo Comandante e non dal Direttore (violazione art. 81, comma 2, DPR n. 230/2000); 6) la condotta contestata non costituirebbe infrazione del regolamento (art. 77 R.E.) e vizio di motivazione

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: il decreto di fissazione può limitarsi a indicare l'oggetto dell'udienza (onere di consultare gli atti in cancelleria); l'errore formale sulle date non ha pregiudicato il diritto di difesa perché il detenuto ha potuto difendersi nel merito e la contestazione è risultata comprensibile; la convocazione e l'avviso di procedimento sono avvenuti e le nullità non eccepite tempestivamente sono soggette alla decadenza ex art. 182 c.p.p.; la motivazione della sanzione è contenuta nel verbale del Consiglio di disciplina e gli atti erano conoscibili; la comunicazione formale della contestazione può essere delegata dal Direttore al Comandante (la redazione dell'atto resta in capo al Direttore); infine, le espressioni e le accuse contestate rientrano nelle fattispecie disciplinari previste dal regolamento esecutivo. Conseguentemente il rigetto del reclamo è confermato

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 24

    Il ricorrente invocava la violazione del diritto di difesa; la Corte rileva che l'avviso di fissazione dell'udienza non deve contenere le ragioni del procedimento, salvo che la parte non ne faccia specifica censura tempestiva

  • Ordinamento penitenziario, art. 38, comma 2

    art. 38, comma 2, Ord. pen.

    Disciplina la comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare; la Corte ha ritenuto che l'errore di data nella comunicazione non abbia impedito la difesa effettiva quando il detenuto ha compreso e contestato nel merito

  • D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, comma 2 e comma 4

    art. 81, commi 2 e 4, d.P.R. n. 230/2000

    L'atto di contestazione è formalmente attribuito al Direttore ma può essere comunicato per delega; la Corte distingue tra la redazione non delegabile e la comunicazione delegabile e accetta la validità della delega al Comandante

  • D.P.R. n. 230 del 2000, art. 82, comma 2

    art. 82, comma 2, d.P.R. n. 230/2000

    Rilevata nella doglianza sul termine di contestazione; la Corte ha valutato che non vi sia stata lesione del diritto di difesa in presenza di ragionevole termine e possibilità di difesa

  • Regolamento di esecuzione, art. 77

    Stabilisce le infrazioni disciplinari tassative; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate (espressioni offensive e accuse di falsa relazione) rientrino nelle fattispecie disciplinari previste

  • Codice di procedura penale, art. 182, commi 1-3

    art. 182, commi 1-3, cod. proc. pen.

    Le nullità relative al procedimento disciplinare sono soggette al regime di deducibilità e decadenza: eccezioni sulle nullità devono essere sollevate tempestivamente, altrimenti si perde il diritto di farle valere

  • Codice di procedura penale, art. 666, comma 3

    art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento giurisprudenziale secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve informare l'oggetto; non è necessario indicare le ragioni, spettando alla parte l'onere di prendere visione degli atti

  • Codice di procedura penale, art. 678

    Richiamato per l'estensibilità dei principi del procedimento di esecuzione al procedimento di sorveglianza in tema di fissazione dell'udienza camerale

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente; la decisione non rileva vizi applicativi idonei a invalidare il provvedimento quando la parte ha potuto esercitare la difesa

  • Ordinamento penitenziario, art. 40

    Richiamato per la questione della delega: la Corte osserva che alcune attività (redazione) non sono delegabili, ma la comunicazione formale può esserlo

Massime di principio

  • Un decreto di fissazione dell'udienza camerale può limitarsi a indicare l'oggetto e la data: la parte o il difensore hanno l'onere di consultare gli atti in cancelleria per conoscere le ragioni del procedimento
  • Errori formali nelle indicazioni di data o altri rilievi meramente circostanziali non invalidano il procedimento se non hanno impedito l'effettiva possibilità di difesa; conta l'effettiva conoscenza del contenuto della contestazione
  • Le nullità relative alla procedura disciplinare dell'Amministrazione penitenziaria sono sottoposte alle regole di deducibilità e decadenza dell'art. 182 c.p.p.: devono essere sollevate tempestivamente (in udienza) o si considerano sanate
  • La comunicazione formale della contestazione può essere delegata dal Direttore al Comandante; la Corte distingue tra la competenza a redigere l'atto (non delegabile) e la possibilità di delegare la notifica
  • L'assenza di una motivazione esplicita nella comunicazione della sanzione può essere superata se il verbale del Consiglio di disciplina contiene le ragioni e gli atti sono conosciuti o consultabili dalla parte
  • Per contestare la riconducibilità di una condotta al regolamento è necessario un argomento logico-giuridico: la semplice affermazione che una parola non sia offensiva non basta se il comportamento rientra oggettivamente nelle fattispecie disciplinari previste

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