Sentenza n. 2241/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 257/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata l’11 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici e condannato il Ministero all'accredito complessivo di euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 257/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per euro 500,00 per ciascun anno, e aveva ordinato l'accredito complessivo di euro 2.500,00, oltre alla rifusione delle spese del giudizio lavoristico. La pronuncia era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria il 15 novembre 2025, ed era stata notificata al Ministero il 14 marzo 2025. Nonostante la notifica, l'Amministrazione non aveva eseguito il giudicato. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua regolare notificazione al Ministero, la mancata esecuzione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti pagamenti da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni indicati nel titolo, entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti necessari, potendo ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; è ammessa la delega a un funzionario della Direzione territoriale. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'adempimento e di nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende procedibile la domanda di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale obbligata al pagamento.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- La domanda di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione obbligata e questa non vi ha dato esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per i pagamenti dovuti dalle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e, per il caso di persistente inadempimento, nominare già nella sentenza un commissario ad acta, fissandone il termine per l'intervento sostitutivo.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato; in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Non spetta un compenso aggiuntivo al commissario ad acta quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e rientrano nei suoi compiti istituzionali di gestione della spesa pubblica.
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