Sentenza n. 577/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n.453 del 9.09.2024 del Tribunale di Ancona;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 453 del 9 settembre 2024, recante il riconoscimento del beneficio della carta del docente e la condanna al pagamento delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del giudice del lavoro, notificata e divenuta definitiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato l'Amministrazione all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alla rifusione di metà delle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, pur costituita, non aveva contestato la spettanza né l'azionabilità del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli 120 giorni dall'investitura per provvedere, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio già riconosciuto dal giudice del lavoro e delle somme oggetto di esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza contro una sentenza di condanna dell'Amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 93 c.p.c.
distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile, insieme all'art. 93 c.p.c., alla distrazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza avverso una sentenza di condanna dell'Amministrazione è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito e dell'assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
- L'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve essere condannata alle spese del relativo giudizio, anche se si costituisce formalmente senza contestare la pretesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 930/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 931/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 932/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 933/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 934/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 935/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →