Ordinanza n. 3720/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento di non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione adottato dal Consiglio della Classe 5B del Liceo Scientifico Sportivo "-OMISSIS-" di Milano all'esito dello scrutinio degli esami preliminari del 21 maggio 2026; - del relativo verbale di scrutinio; dei verbali delle prove scritte e orali degli esami preliminari; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, unitamente ai verbali dello scrutinio e delle prove degli esami preliminari
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione del Consiglio della classe 5B di un liceo scientifico sportivo di Milano che, all'esito dello scrutinio degli esami preliminari, ne aveva disposto la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Sono stati impugnati anche il relativo verbale di scrutinio, i verbali delle prove scritte e orali degli esami preliminari e ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale. Nel corso del giudizio cautelare, la ricorrente ha svolto le prove dell'Esame di Stato in forza dell'ammissione disposta con decreto presidenziale, ma non risultava depositato l'esito finale dell'esame. I difensori hanno dichiarato di non aver ricevuto né conosciuto tale esito.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare e ha disposto specifici incombenti istruttori. Ha ritenuto necessario acquisire il giudizio finale dell'Esame di Stato, ordinando alle parti di richiederlo all'istituto scolastico e di depositarlo presso la Segreteria entro il 23 luglio 2026. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 luglio 2026. Non è stata adottata una decisione definitiva sulla legittimità della non ammissione o sull'esito della domanda cautelare.
Norme richiamate
Disposizioni richiamate quale base per gli incombenti istruttori e l'acquisizione degli elementi necessari alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio cautelare, il ricorrente abbia svolto la prova o l'esame in forza di un'ammissione provvisoria, il giudice può disporre l'acquisizione dell'esito finale prima di decidere sulla domanda cautelare, se tale esito è rilevante per la definizione della controversia.
- La mancata disponibilità in atti dell'esito finale di una procedura d'esame giustifica il rinvio della trattazione cautelare e l'ordine alle parti di acquisire e depositare il relativo provvedimento presso la segreteria del giudice.
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