Sentenza n. 8208/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui alla Determinazione n. -OMISSIS-, del 28.11.22, con cui è stato indetto il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1410 allievi finanzieri – anno -OMISSIS-; del provvedimento implicito di mancata ammissione al concorso in virtù del meccanismo bloccante che ha impedito di completare la procedura di presentazione della domanda su piattaforma digitale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando del concorso per il reclutamento di 1410 allievi finanzieri e provvedimento implicito di mancata ammissione determinato dal blocco della piattaforma digitale che aveva impedito il completamento della domanda
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante l'indizione del concorso pubblico per titoli ed esami destinato al reclutamento di 1410 allievi finanzieri, nonché il provvedimento implicito di mancata ammissione derivante dal meccanismo bloccante della piattaforma digitale, che gli avrebbe impedito di completare la procedura telematica di presentazione della domanda. Nel corso del giudizio, tuttavia, con atto depositato il 2 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dell'azione e ha chiesto che il Tribunale ne prendesse atto, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del bando né del meccanismo informatico che avrebbe impedito il completamento della domanda. Le spese di lite sono state compensate, poiché il Ministero si era costituito con una memoria di mera forma.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza da remoto; il testo non attribuisce alla disposizione uno specifico rilievo decisorio.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando il venir meno dell'interesse è riconosciuto dal giudice.
- In presenza di una costituzione dell'amministrazione meramente formale, le spese di lite possono essere compensate, anche quando il giudizio si conclude per improcedibilità.
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