Cassazione Civile, Ordinanza n. 07825/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificando che l’atto era conforme ai requisiti dell’art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione del processo di cassazione. Poiché la parte intimata non aveva proposto difese, non è stata pronunciata condanna alle spese.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Venezia che, riformando la decisione di primo grado solo sul capo spese e confermando il resto, l’aveva condannata a rifondere un quarto delle spese di primo grado e di accertamento tecnico preventivo, compensando i restanti tre quarti, e a sostenere nella stessa misura le spese del giudizio di appello. Nel corso del giudizio di cassazione, con atto del 14 ottobre 2022, il ricorrente ha rinunciato al ricorso chiedendo la dichiarazione di estinzione del processo. L’intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve presentare i requisiti previsti dalla norma; se valida, consente la declaratoria di estinzione del processo di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia valida al ricorso per cassazione determina l’estinzione del processo di legittimità.
- Ai fini dell’estinzione del giudizio di cassazione, la Corte verifica la regolarità formale dell’atto di rinuncia ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
- In assenza di costituzione o difese della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio estinto.
Come è indicizzato
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