Sentenza del 24/02/2017 n. 1651 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Cessione ramo d'azienda - Parti non correlate - Corrispettivo pattuito - Valore di mercato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la rilevanza del corrispettivo concordato per la cessione di un ramo d'azienda tra soggetti indipendenti. Il prezzo era stato determinato all'esito di specifiche trattative tra parti non correlate, entrambe soggette a controlli di compliance tipici delle società quotate. Si sostiene quindi che tale prezzo costituisca un attendibile indicatore del valore normale o di mercato del ramo e non possa essere disatteso dall'Amministrazione finanziaria senza adeguata motivazione e senza elementi concreti di segno contrario.
La decisione
Il principio affermato è favorevole al contribuente: in una cessione tra parti indipendenti, il corrispettivo effettivamente pattuito a seguito di trattative specifiche rappresenta una garanzia del valore di mercato dell'operazione. L'Amministrazione finanziaria non può quindi ignorarlo o sostituirlo automaticamente con una diversa stima, salvo dimostrare con elementi specifici che il prezzo non sia attendibile o non rifletta le reali condizioni di mercato.
Massime di principio
- Nelle operazioni tra parti indipendenti, il prezzo risultante da trattative effettive costituisce normalmente un forte elemento probatorio del valore di mercato.
- La presenza di procedure di compliance, controlli societari e soggetti non correlati rafforza l'attendibilità del corrispettivo pattuito.
- L'Amministrazione finanziaria non può sostituire automaticamente il prezzo contrattuale con una stima teorica o parametrica: deve indicare elementi concreti che dimostrino l'inattendibilità del prezzo.
- Per difendere il valore dichiarato è utile conservare la documentazione delle trattative, delle valutazioni economiche, delle autorizzazioni societarie e delle condizioni negoziali.
- Il principio non esclude ogni rettifica fiscale: qualora emergano rapporti occulti, condizionamenti, anomalie negoziali o altri elementi che mettano in dubbio l'effettiva indipendenza delle parti, il prezzo pattuito può essere sottoposto a verifica.
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