Cassazione Civile, Ordinanza n. 17582/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso, su ricorso del condominio, per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di saldo della gestione condominiale ordinaria. Il destinatario del decreto propose opposizione deducendo, da un lato, di non essere condòmino del fabbricato indicato nel decreto e quindi di non essere legittimato passivamente rispetto alla pretesa; dall’altro, contestò i criteri di ripartizione delle spese, assumendo che il bilancio avesse applicato la divisione in parti uguali invece del criterio legale di cui all’art. 1123 c.c. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e dell’appello, il ricorrente per cassazione dedusse in particolare: 1) omessa pronuncia del giudice di appello sul motivo relativo alla carenza di legittimazione passiva e alla propria qualità di condòmino, in violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2) violazione delle norme in tema di condominio e di invalidità delle delibere, lamentando che il tribunale aveva escluso di poter distinguere tra nullità e annullabilità della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre avrebbe dovuto verificare se la delibera fosse nulla e quindi rilevabile anche d’ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di omessa pronuncia del giudice di appello sulla questione decisiva della qualità di condòmino e della legittimazione passiva del destinatario del decreto ingiuntivo. Ha osservato che il mero uso di parti dell’edificio non basta, di per sé, a fondare la comproprietà e quindi lo status di condòmino, potendo l’utilizzo derivare anche da un titolo diverso, come una servitù. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Siena, in diversa composizione, perché accerti se vi sia una titolarità comune di scala e androne e, per conseguenza, il rapporto di accessorietà necessaria tra le parti comuni e l’unità immobiliare del ricorrente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutti i motivi di appello ritualmente dedotti; la sua violazione integra nullità per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro utilizzato per censurare la nullità della sentenza derivante dall’omessa pronuncia.
art. 366, n. 6, c.p.c.
richiamato solo per respingere l’eccezione di inammissibilità, perché la doglianza risultava specificamente illustrata negli atti di merito accessibili alla Corte.
art. 1117 c.c.
serve a individuare il presupposto della condominialità e la titolarità comune delle parti dell’edificio.
art. 1123 c.c.
richiamato nel merito come criterio legale di ripartizione delle spese condominiali, contrapposto alla divisione in parti uguali contestata dal ricorrente.
art. 1130 c.c.
richiamato nel ragionamento del giudice di merito sul sistema di gestione e riscossione condominiale.
art. 1135 c.c.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di deliberazioni e spese dell’assemblea.
art. 1136 c.c.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione alla validità delle deliberazioni assembleari.
art. 1137 c.c.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione all’impugnazione delle delibere condominiali.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per denunciare la motivazione apparente o mancante della sentenza impugnata sul secondo motivo.
art. 1421 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della rilevabilità d’ufficio della nullità della delibera condominiale.
art. 633 c.p.c.
richiamato dal giudice di merito nel quadro della disciplina del decreto ingiuntivo condominiale.
art. 634 c.p.c.
richiamato dal giudice di merito nel quadro della prova scritta a fondamento dell’ingiunzione.
art. 63 disp. att. c.c., comma 1
richiamato come norma che assicura l’immediata esecutività del decreto ingiuntivo per contributi condominiali.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, la qualità di condòmino e quindi la legittimazione passiva del destinatario della pretesa devono essere concretamente accertate quando siano specificamente contestate: il semplice utilizzo di parti comuni non prova, da solo, la comproprietà.
- L’uso di androne, scale o di altre porzioni dell’edificio può derivare anche da un titolo diverso dalla contitolarità, come una servitù; per attribuire la qualità di condòmino occorre verificare la titolarità comune delle parti comuni e il rapporto di accessorietà necessaria con l’unità immobiliare.
- L’omessa pronuncia su un motivo di appello autonomo e decisivo integra nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio.
- Nel giudizio relativo al decreto ingiuntivo condominiale, il tema della validità della delibera presupposta non può essere eluso quando la censura investa un vizio di nullità dedotto in modo pertinente; la distinzione tra nullità e annullabilità è giuridicamente rilevante ai fini della rilevabilità del vizio.
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