Ordinanza n. 75/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto commissariale n. 33 del 26 febbraio 2026, avente ad oggetto “Reti chirurgiche per le patologie oncologiche. Provvedimenti”, comunicato alla ricorrente con provvedimento della ASREM n. prot. 38833/2026 del 25 marzo 2026; nonché di tutti gli atti a questi istruttori e presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ivi incluso il Programma Operativo 2026-2028 richiamato nelle premesse del predetto decreto, nonché ogni altro atto istruttorio, ivi incluso i verbali del Tavolo tecnico, non conosciuti dalla ricorrente e con riserva di esperire eventuali motivi aggiunti; tutti nella parte in cui ledono la posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto commissariale che ha individuato una struttura ospedaliera pubblica quale struttura unica regionale e centro di riferimento per la diagnosi e il trattamento chirurgico dei tumori della mammella, escludendo di fatto la ricorrente dalla rete chirurgica senologica
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto commissariale n. 33 del 26 febbraio 2026 e gli atti presupposti, istruttori e consequenziali, compreso il Programma Operativo 2026-2028 e i verbali del Tavolo tecnico. Ha dedotto, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il decreto non espliciterebbe l'iter seguito né le ragioni per le quali la struttura privata accreditata sarebbe stata automaticamente esclusa dalla rete chirurgica senologica, nonostante il ruolo svolto nel tempo nell'assistenza oncologica e senologica regionale. È stata inoltre dedotta la violazione della partecipazione procedimentale e della leale collaborazione, per il mancato coinvolgimento della ricorrente nel procedimento, con conseguente omessa valutazione dei suoi interessi e dei contributi tecnici che avrebbe potuto fornire.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Ha ravvisato il fumus boni iuris nelle censure relative al deficit istruttorio e motivazionale: pur riconoscendo la condivisibilità dell'obiettivo di concentrare la casistica chirurgica oncologica presso un numero limitato di centri di riferimento, il decreto non chiarisce l'istruttoria svolta né le ragioni dell'esclusione automatica della struttura ricorrente. Il giudice ha valorizzato anche le stesse premesse del decreto, che riconoscono il ruolo delle strutture private accreditate, il loro contributo alle reti assistenziali, all'abbattimento delle liste d'attesa e alla riduzione della mobilità passiva, nonché il consolidamento delle funzioni assistenziali delle strutture pubbliche e private mediante la programmazione regionale. È stata ritenuta meritevole di considerazione anche la censura partecipativa, poiché il mancato coinvolgimento della ricorrente avrebbe impedito all'amministrazione di valutare un interesse significativamente inciso e di acquisire contributi qualificati ai fini di una decisione ragionevole e istruttoriamente completa. Quanto al periculum in mora, il decreto avrebbe ridimensionato immediatamente risorse, attività e organizzazione della società, con possibile crisi e chiusura della struttura. Nel bilanciamento degli interessi il TAR ha ritenuto prevalente, nelle more del merito, la continuità del servizio sanitario territoriale assicurato anche dalla ricorrente. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 18 novembre 2026; spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito la sospensione interinale dell'efficacia dei provvedimenti impugnati in presenza di fumus boni iuris e pregiudizio grave, valutati anche mediante comparazione degli interessi.
Massime di principio
- Un provvedimento di riorganizzazione della rete sanitaria che concentri determinate attività presso una struttura di riferimento deve esplicitare l'istruttoria svolta e le ragioni concrete dell'eventuale esclusione di una struttura privata accreditata già operante nel settore; la mera enunciazione dell'obiettivo generale di concentrazione della casistica non supplisce al deficit motivazionale.
- Quando un atto di programmazione sanitaria incide significativamente sulla posizione organizzativa ed economica di una struttura privata accreditata, l'amministrazione deve considerare specificamente il ruolo assistenziale già svolto dalla struttura e le funzioni che la stessa assolve nella rete sanitaria regionale.
- Il mancato coinvolgimento nel procedimento del soggetto privato accreditato direttamente e significativamente inciso da una riorganizzazione sanitaria può integrare una violazione della partecipazione procedimentale e della leale collaborazione, soprattutto quando il suo apporto avrebbe potuto fornire elementi qualificati per una decisione più completa e ragionevole.
- In sede cautelare, il rischio di crisi o chiusura di una struttura sanitaria e il conseguente pregiudizio per la continuità di un servizio territoriale possono fondare il periculum in mora e giustificare la sospensione dell'atto, quando il bilanciamento degli interessi renda prevalente la continuità assistenziale nelle more del giudizio di merito.
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