Cassazione Penale, Ordinanza n. 28755/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente in lieve entità. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive ex art. 545-bis c.p.p. La ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione della particolare tenuità del fatto non era stata dedotta nei gradi di merito e non può essere proposta per la prima volta in cassazione se la norma era già vigente. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e non illogica. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché la richiesta di sanzioni sostitutive non era stata formulata in appello, come richiesto dalla disciplina transitoria applicabile. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in lieve entità, per la quale era stata confermata la condanna
art. 131-bis c.p.
la sua applicabilità non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la norma era già vigente e se la questione non è stata prospettata nei gradi di merito
art. 606, comma 3, c.p.p.
preclude la deduzione in cassazione di questioni non prospettate nel giudizio di merito quando la norma era già in vigore
art. 62-bis c.p.
il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile se sorretto da motivazione congrua e non illogica
art. 545-bis c.p.p.
invocato per le sanzioni sostitutive; la relativa richiesta deve essere formulata tempestivamente nel giudizio di appello
art. 20-bis c.p.
disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
art. 95 d.lgs. 150/2022
norma transitoria della riforma Cartabia; richiede una richiesta dell'imputato, comunque non oltre l'udienza di discussione in appello
art. 585, comma 4, c.p.p.
richiamato per chiarire che la richiesta di sanzioni sostitutive non deve necessariamente essere contenuta nell'atto di impugnazione o nei motivi nuovi
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere invocata per la prima volta in cassazione quando la relativa questione era deducibile nei gradi di merito e la norma era già in vigore al momento della decisione impugnata.
- Il giudice di merito non è tenuto a pronunciarsi d'ufficio sulla particolare tenuità del fatto in assenza di specifica richiesta dell'imputato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione dia conto, in modo specifico e non illogico, dell'assenza di elementi positivi valorizzabili.
- Per le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice d'appello deve pronunciarsi solo se l'imputato abbia formulato una richiesta tempestiva, al più tardi nel corso dell'udienza di discussione del gravame.
- La mancata formulazione della richiesta in appello rende inammissibile la censura in cassazione sulla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata dalla Corte.
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