Sentenza n. 1156/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso in materia di accesso e compensato le spese di lite, limitatamente al capo sulle spese
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza del TAR relativo alla compensazione delle spese di lite. L’I.N.P.S. ha eccepito la tardività dell’appello e ne ha dedotto anche l’infondatezza nel merito. Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente la tempestività dell’impugnazione, rilevando che la controversia era soggetta al rito speciale in materia di accesso previsto dagli artt. 87 e 116 c.p.a., con dimezzamento di tutti i termini processuali, compreso quello per la proposizione dell’appello.
La decisione
L’appello è stato dichiarato irricevibile per tardiva notificazione. Poiché la sentenza del TAR era stata pubblicata il 7 aprile 2025, il termine lungo per l’appello, dimezzato ai sensi degli artt. 87 e 116 c.p.a., era di tre mesi e scadeva il 7 luglio 2025. La notificazione dell’appello, effettuata il 7 ottobre 2025, è stata quindi ritenuta tardiva. Non è stato esaminato il merito della censura sulle spese. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio d’appello, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale in materia di accesso, al quale si applica il dimezzamento dei termini processuali previsto dal rito camerale.
art. 87 c.p.a.
Prevede il rito camerale e, nel combinato disposto con l’art. 116 c.p.a., comporta il dimezzamento dei termini processuali, incluso il termine per notificare l’appello.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette al rito speciale in materia di accesso ex art. 116 c.p.a., il termine lungo per proporre appello è dimezzato ai sensi dell’art. 87 c.p.a. e ammonta a tre mesi, anziché a sei mesi.
- Il dimezzamento dei termini nel rito dell’accesso riguarda anche il termine per la notificazione delle impugnazioni; la notificazione effettuata oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza determina l’irricevibilità dell’appello.
- Quando l’appello è irricevibile per tardività, il giudice non esamina le censure di merito e pone le spese del grado a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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