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Provvedimento

Deliberazione n. 321 del 29/04/2026

Provvedimento del 29 aprile 2026

Garante Privacy321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 21 aprile 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito della segnalazione di una persona interessata relativa al possibile invio, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le piattaforme sono state obbligate a impedire immediatamente la diffusione del materiale identificato tramite hash e a conservare per dodici mesi eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con misure volte a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti imposte a Facebook, Instagram e Telegram per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito privato

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento del 29 aprile 2026 riguarda la ratifica delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione al possibile rischio di diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento è stato originato da una segnalazione individuale presentata ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003.

Quadro normativo e competenza del Garante

L’art. 144-bis del Codice privacy attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

La disposizione prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica del Garante.

Segnalazione e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha comunicato di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.

Misure urgenti adottate il 21 aprile 2026

Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 194 e 195 del 21 aprile 2026.

Le misure hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • l’utilizzo del materiale trasmesso in formato hash per consentire l’individuazione e il blocco della possibile diffusione;
  • la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • la conservazione per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
  • l’utilizzo della conservazione esclusivamente per finalità probatorie;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale non identificabilità.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 21 aprile 2026.

Ratifica delle misure

Dopo aver acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e aver esaminato la documentazione in atti, il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti nn. 194/2026 e 195/2026 adottati d’urgenza dal dirigente il 21 aprile 2026.

Il provvedimento del 29 aprile 2026 non dispone una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma misure urgenti di prevenzione della diffusione e una specifica prescrizione di conservazione probatoria con garanzie di protezione dell’identità degli interessati.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.

Intervento urgente del dirigente

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 194 e 195 del 21 aprile 2026, trasmesse nello stesso giorno ai gestori delle piattaforme.

Blocco della diffusione mediante hash

Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC sono state ingiunte di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione probatoria per dodici mesi

Le società sono state prescritte di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, applicando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente al Garante.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 29 aprile 2026, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

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