Cassazione Penale, Sentenza n. 31225/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Campobasso che aveva rigettato la richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione. Il ricorrente contestava la motivazione della Corte territoriale, deducendo violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta condizione ostativa ai sensi dell'art. 314 c.p.p.. La difesa sosteneva che dalle dichiarazioni dell'imputato e dagli atti del procedimento di merito risultava l'assenza di dolo o colpa grave, che la Corte avrebbe acriticamente mutuato contenuti dell'ordinanza cautelare e avesse fondato il rigetto su fatti esclusi dalla sentenza assolutoria (in particolare l'uso di intercettazioni e il dialogo con MALERBA Salvatore sul presunto ritardo nella redazione di una perizia, oltre ad episodi connessi a corruzione elettorale estinta per prescrizione e ad assunzioni favorevoli all'impresa), configurando contraddittorietà e illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente individuato almeno due condotte anteriori alla misura cautelare attribuibili al ricorrente (il dialogo sulle modalita' di ritardare il deposito della perizia e altre condotte di contiguità/connivenza, non tutte penalmente valutabili come reato) che, pur non integrando necessariamente responsabilità penale, avevano comunque concorso con dolo o colpa grave a creare e aggravare il quadro indiziario che giustificò l'azione dell'autorità procedente. La Cassazione ha richiamato i principi applicabili (autonomia del giudizio di riparazione, valutazione ex ante del contributo del ricorrente alla falsa apparenza di colpevolezza, e possibilità di valorizzare intercettazioni e rapporti di contiguità) e ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale congrua e non contraddittoria, salvo un refuso ininfluente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione e prevede la esclusione del diritto quando l'incolpato abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; la Corte la applica per valutare la condizione ostativa alla riparazione.
Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Principio secondo cui l'indennizzo perde la sua funzione riparatoria se l'indagato ha contribuito con dolo o colpa grave alla privazione della libertà; distinzione tra antinomia strutturale e funzionale tra custodia e assoluzione/pena.
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)
Il giudice della riparazione deve valutare ex ante, con autonomo percorso logico-motivazionale, se la condotta del ricorrente abbia creato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito, indipendentemente dall'accertamento di responsabilità nel processo di merito.
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019 (Hosni)
Il giudice della riparazione deve verificare la presenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme e motivare adeguatamente la valutazione; motivazione congrua è incensurabile in grado di legittimità.
Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014 (Patanella)
Autonomia tra giudizio di riparazione e giudizio di cognizione: il giudice della riparazione non è vincolato dalle conclusioni del giudice di merito, ma non può ritenere provati fatti che quest'ultimo abbia espressamente escluso o ritenuto non provati.
Giurisprudenza (es. nn. 8914/2014; 45418/2010; 37528/2008; 42679/2007)
Costante orientamento secondo cui connivenza, contiguità o atteggiamenti ambigui emersi da intercettazioni possono integrare comportamento ostativo all'indennizzo anche se penalmente insufficienti per affermare responsabilità associativa; tali elementi possono essere valutati nel giudizio di riparazione.
Massime di principio
- L'assoluzione nel giudizio di merito non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta autonomamente se il condannato abbia con dolo o colpa grave contribuito a creare la falsa apparenza di colpevolezza.
- Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio di cognizione e si fonda su una valutazione ex ante del comportamento del ricorrente rispetto all'azione dell'autorità procedente; non è richiesta la prova di un reato, ma solo che la condotta abbia concretamente ingenerato l'apparenza di illecito.
- Intercettazioni, dialoghi ambigui e rapporti di contiguità o connivenza, pur non idonei a fondare una condanna penale, possono essere valutati come elementi ostativi all'indennizzo se indicano negligenza grave o contributo a creare il quadro indiziario.
- Il giudice della riparazione deve dare motivazione adeguata e congrua quando ritiene sussistente la colpa grave o il dolo del richiedente; errori formali o refusi non inficiano la decisione se il percorso logico complessivo resta solido.
- La prescrizione o l'estinzione di singoli reati non preclude che comportamenti connessi a quegli episodi siano presi in considerazione nel complesso valutativo della riparazione, se emergono come contributivi alla falsa apparenza di colpevolezza.
- In situazioni analoghe, è fondamentale per la difesa dimostrare l'assenza di un nesso causale tra la propria condotta e la decisione dell'autorità procedente o l'assenza di negligenza grave; viceversa, anche comportamenti non puniti possono essere decisivi nella valutazione dell'ostatività.
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