Cassazione Civile, Ordinanza n. 20773/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti del fideiussore di una società poi fallita, per il saldo di un finanziamento chirografario garantito da fideiussione. Il garante si oppose deducendo, tra l'altro, la decadenza ex art. 1957 c.c., la nullità o inefficacia della fideiussione per clausole vessatorie e la disciplina consumeristica; in appello la cessionaria del credito subentrata alla banca sostenne la validità della garanzia e contestò la declaratoria di nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. Parallelamente, la banca aveva promosso azione revocatoria contro il fideiussore e le figlie per atti di donazione immobiliare, azione poi coltivata dalla cessionaria; il garante contestava la legittimazione attiva del cessionario, l'insussistenza del giudicato sulla sentenza relativa al credito e, in generale, la possibilità di far valere la revocatoria in pendenza della lite sul credito. I motivi del ricorso principale della cessionaria riguardavano: applicabilità del Codice del consumo alla fideiussione del consumatore; inesistenza della vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.; omesso esame delle trattative individuali sulla clausola; errata individuazione del dies a quo del termine semestrale di decadenza. Il ricorso incidentale del garante censurava la compensazione delle spese. Nel secondo giudizio, il garante deduceva con tre motivi la mancanza di prova della cessione del credito, l'erronea considerazione del giudicato e l'erronea impostazione della revocatoria rispetto al credito litigioso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale nel giudizio sulla fideiussione, confermando la legittimazione della cessionaria, la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. per vessatorietà nei confronti del consumatore, e la conseguente decadenza della garanzia per mancata tempestiva iniziativa del creditore. Tuttavia, quanto al ricorso riunito in tema di revocatoria, la Corte ha rilevato il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito la lite sul credito e, per tale effetto, ha rigettato nel merito la domanda revocatoria per venir meno della condizione legittimante e dell'interesse ad agire, senza esaminare ulteriormente i motivi del ricorso del garante. È stata inoltre respinta la richiesta di cancellazione delle trascrizioni della domanda revocatoria, ritenendo che tale pronuncia spetti al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 1957 c.c.
Il creditore che voglia conservare la garanzia fideiussoria deve agire tempestivamente entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale; la clausola che deroga a tale termine può essere vessatoria se inserita in un contratto del consumatore e non oggetto di trattativa individuale.
art. 33 d.lgs. n. 206/2005
comma 1; comma 2, lettera t)
La clausola che limita la facoltà del consumatore di opporre eccezioni, come la rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c., può determinare significativo squilibrio e integrare vessatorietà.
art. 34 d.lgs. n. 206/2005
Spetta al professionista provare che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale, seria ed effettiva, per superare la presunzione di vessatorietà.
art. 111 c.p.c.
La cessione in blocco dei crediti realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso e consente l'intervento del cessionario nel processo anche nei gradi successivi.
art. 58 t.u.b.
Nella cessione in blocco di crediti bancari la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha funzione pubblicitaria e il cessionario deve provare l'inclusione del singolo credito nel perimetro ceduto mediante gli elementi comuni indicati nell'avviso.
art. 2901 c.c.
Ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente un credito anche eventuale o litigioso; tuttavia il venir meno definitivo del credito elimina la legittimazione e l'interesse ad agire, imponendo il rigetto nel merito della domanda.
art. 2909 c.c.
Il giudicato formato su una diversa controversia vale solo inter partes e non è automaticamente opponibile al condebitore rimasto estraneo a quel giudizio.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese può essere disposta, nel regime applicabile ratione temporis, in presenza di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, oltre che di altre gravi ed eccezionali ragioni.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La prova del giudicato esterno va fornita dalla parte che lo eccepisce mediante produzione della sentenza munita della prescritta certificazione.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte di cassazione può decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, come nel caso di sopravvenuto difetto della legittimazione o dell'interesse ad agire.
art. 2688 c.c.
La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria spetta normalmente al giudice di merito e non può essere ordinata in cassazione se mancano i presupposti processuali richiesti.
Massime di principio
- Nel contratto di fideiussione stipulato da un consumatore, la clausola che deroga all'art. 1957 c.c. e prolunga la persistenza della garanzia fino all'integrale soddisfacimento del credito può essere qualificata vessatoria se non risulta frutto di trattativa individuale seria ed effettiva, perché limita la facoltà del garante di opporre la decadenza del creditore.
- In presenza di contratto predisposto unilateralmente dal professionista, spetta al professionista superare la presunzione di vessatorietà dimostrando la concreta negoziazione della clausola specificamente contestata; la mera sottoscrizione del contratto o l'accordo su altri elementi economici non basta.
- Nel mutuo con un'unica scadenza finale, il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'ultima rata o del termine finale dell'obbligazione, non dalle singole rate, salvo che il debito sia strutturato come pluralità di obbligazioni autonome.
- Per la cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 t.u.b., la prova della titolarità del credito ceduto può essere fornita anche mediante l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, purché i criteri di individuazione dei crediti consentano di ricondurre senza incertezze il singolo rapporto al blocco ceduto.
- In tema di azione revocatoria ordinaria, è sufficiente un credito eventuale o litigioso per legittimare l'attore; tuttavia, se il credito viene definitivamente meno prima della decisione, vengono meno la legittimazione e l'interesse ad agire e la domanda deve essere rigettata nel merito.
- La richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale segue regole proprie del giudizio di merito e non può essere accolta in cassazione in assenza di specifica richiesta concorde delle parti o dei presupposti processuali richiesti.
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