Sentenza n. 180/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di reiezione FIS 1194006-2022/2022, del 7 aprile 2022, ricevuto dalla Società il 14 aprile 2022, con il quale l'INPS ha rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot.4900.15/03/2022.0205533 volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento INPS di reiezione della domanda di accesso all'Assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell'INPS relativo alla domanda presentata per ottenere l'Assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale, con causale riferita a una crisi aziendale derivante da evento improvviso e imprevisto. Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 148/2015, dei principi in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, irrazionalità e ingiustizia manifesta. La società sosteneva che l'INPS avesse attribuito rilievo decisivo a un mero errore di compilazione della causale, qualificata come straordinaria e incompatibile con la prestazione ordinaria richiesta, senza considerare l'accordo sindacale e la documentazione allegata, dai quali emergeva chiaramente la volontà di accedere all'Assegno di integrazione salariale ordinario del FIS. Il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 148/2015 e analoghi vizi di eccesso di potere, deducendo che l'INPS avesse applicato il termine ordinario di presentazione senza considerare che la sospensione o riduzione dell'attività derivava da un evento oggettivamente non evitabile connesso agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per il quale opera il termine speciale della fine del mese successivo all'evento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la società, con organico superiore a 15 dipendenti e non aderente a fondi bilaterali, rientrava nel Fondo di integrazione salariale e poteva accedere, in base alla riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, al doppio binario FIS-CIGS secondo la causale invocata. L'errore nella selezione della causale straordinaria non poteva essere valutato isolatamente, poiché l'accordo sindacale e la scheda tecnica allegata rendevano riconoscibile l'effettiva volontà di chiedere una prestazione ordinaria del FIS. L'INPS avrebbe dovuto applicare un criterio di prevalenza degli elementi sostanziali e, se necessario, attivare un supplemento istruttorio; il diniego, fondato su una motivazione estremamente sintetica e priva di tale verifica, è risultato viziato da travisamento dei fatti e inadeguatezza dell'istruttoria. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto inadeguata anche la motivazione relativa alla tardività. L'amministrazione aveva considerato soltanto il termine ordinario, senza esaminare la disciplina speciale dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 148/2015 per gli eventi oggettivamente non evitabili. Dall'accordo sindacale emergeva infatti il collegamento della sospensione o riduzione dell'attività agli effetti della pandemia. Il giudice ha assorbito ogni ulteriore censura e disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 148/2015
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti
La disposizione individua una causale ordinaria di integrazione salariale riconducibile a situazioni aziendali transitorie e non imputabili all'impresa o ai dipendenti.
art. 15, comma 2, d.lgs. 148/2015
deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento
Per le domande relative a eventi oggettivamente non evitabili opera il termine speciale della fine del mese successivo all'evento, che deve essere valutato dall'amministrazione invece del solo termine ordinario.
artt. 26, 27 e 29 d.lgs. 148/2015
La disciplina del Fondo di integrazione salariale si applica ai datori di lavoro non aderenti ai fondi di solidarietà bilaterali; per i datori con più di 15 dipendenti il sistema consente il distinto accesso alle prestazioni del FIS o della CIGS in relazione alla causale integrabile.
art. 1, commi 191-216, l. 234/2021
La riforma ha introdotto, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del FIS con più di 15 dipendenti, il doppio binario tra prestazioni del FIS e CIGS, in funzione della natura ordinaria o straordinaria della causale.
art. 7 d.l. 4/2022
Per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 sono state previste disposizioni specifiche sulle modalità e sui termini di accesso agli ammortizzatori sociali.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nella valutazione di una domanda di accesso a un ammortizzatore sociale, l'amministrazione non può arrestarsi al dato formale della causale selezionata telematicamente quando la documentazione allegata, e in particolare l'accordo sindacale e la scheda tecnica, consente di individuare con chiarezza la prestazione sostanzialmente richiesta e i relativi presupposti.
- Quando sussiste una dissonanza tra la causale indicata nella domanda e gli elementi sostanziali risultanti dalla documentazione allegata, l'amministrazione deve applicare un criterio di prevalenza degli elementi sostanziali e, ove necessario, svolgere un supplemento istruttorio prima di adottare un provvedimento di diniego.
- È viziato per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti il diniego che respinga una domanda di integrazione salariale per incompatibilità della causale senza verificare se l'errore di compilazione sia meramente formale e agevolmente emendabile alla luce della documentazione prodotta.
- Nel valutare la tempestività delle domande di integrazione salariale, l'amministrazione deve verificare se la sospensione o riduzione dell'attività derivi da un evento oggettivamente non evitabile, poiché in tale ipotesi trova applicazione il termine speciale previsto dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 148/2015, anziché il solo termine ordinario.
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