Cassazione Civile, Sentenza n. 20983/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento e delle sanzioni per omesso versamento dell'imposta di consumo su un prodotto lubrificante denominato "Synthflex" contenente alchilbenzoli. La ricorrente sosteneva che il prodotto svolgeva essenzialmente funzione refrigerante e non rientrava nella nozione di "lubrificazione meccanica" di cui al d.m. n.557/1996 (ossia riduzione dell'attrito tra parti di meccanismi in movimento relativo), perché agirebbe sull'attrito tra macchina e scarto di lavorazione e non tra parti meccaniche in movimento.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile, in parte, il motivo perché non coglieva la ratio della sentenza d'appello, che si era fondata sulla scheda tecnica fornita dalla ricorrente (definita ammissione/confessione) e non su valutazioni meramente fattuali non accertate in grado di legittimare la riforma. In ogni caso la Corte ha ritenuto che l'interpretazione restrittiva della normativa regolamentare proposta dalla ricorrente non sia coerente con la norma primaria (art. 62 d.lgs. n.504/1995), la quale contempla il presupposto impositivo per prodotti contenenti le sostanze indicate "quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica"; pertanto l'interpretazione della norma secondaria non può prevalere sulla disposizione primaria. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito) e possibile ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002 come modificato.
Norme richiamate
d.lgs. n.504/1995 art. 62 comma 1
"oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica"
La Corte ha interpretato la norma primaria nel senso che i prodotti contenenti le sostanze indicate sono soggetti all'imposta se sono destinati, venduti o usati per lubrificazione meccanica; tale disposizione prevale sull'interpretazione restrittiva del regolamento secondario.
d.m. n.557/1996 art. 1
"ogni applicazione che comporti la funzione, anche congiuntamente ad altre, di ridurre l'attrito tra parti di meccanismi in movimento relativo tra loro"
La definizione regolamentare non può essere interpretata in modo da escludere dall'imposta prodotti che, per la loro composizione e destinazione (anche per ammissione del produttore), sono utilizzati per la lubrificazione meccanica ai sensi della norma primaria; la norma regolamentare va letta coerentemente con la normativa primaria.
art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3
Il ricorso per cassazione era fondato su violazione di norme processuali e interpretative; la Corte ha osservato che molte delle doglianze attengono a censure su fatti non rinnovati in sede di merito e quindi non sindacabili in cassazione.
d.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1 quater (come modificato dall'art.1 comma 17 l. n.228/2012)
La sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la disciplina richiamata.
Massime di principio
- Se il produttore o venditore descrive il prodotto in schede tecniche come destinato all'uso per lubrificazione meccanica (es. "lubrorefrigerante idoneo su macchine utensili"), tale ammissione può essere considerata come elemento decisivo e portare all'imposizione dell'accisa.
- La disciplina primaria (legge/decreto legislativo) prevale sull'interpretazione del regolamento secondario; una lettura letterale restrittiva del regolamento non può escludere l'applicazione dell'imposta prevista dalla norma primaria.
- In sede di cassazione non è possibile rinnovare la valutazione di circostanze fattuali non accertate o non adeguatamente dedotte nel processo di merito; le censure fondate su fatti richiedono che tali fatti siano stati oggetto di specifico accertamento nel giudizio di merito.
- Per contestare con successo l'assoggettamento all'imposta su base funzionale, il contribuente deve fornire prove tecniche e analitiche convincenti sul diverso uso effettivo del prodotto (per es., evidenze sperimentali, analisi d'uso, perizie tecniche) che emergano nel processo di merito.
- Una distinzione tra "lubrificazione tra parti meccaniche" e "azione su macchina e scarto" non è automaticamente determinante: ciò che conta è la finalità e la destinazione d'uso effettiva del prodotto rispetto alla definizione normativa complessiva di lubrificazione meccanica.
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