Sentenza n. 704/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n.54 prot. n.2708 del 29 gennaio 2015 di demolizione con contestuale ripristino dello stato dei luoghi per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione con contestuale ripristino dello stato dei luoghi per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Alatri ha ingiunto la demolizione di un fabbricato a due piani, in corso di costruzione e allo stato grezzo, realizzato senza permesso di costruire. Hanno dedotto: l’erronea individuazione di uno dei ricorrenti quale committente dei lavori e, quindi, il difetto di legittimazione passiva; la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; l’erronea qualificazione delle opere come intervento di nuova costruzione anziché ristrutturazione di un fabbricato preesistente; la violazione del legittimo affidamento, in ragione del tempo trascorso tra l’accertamento dell’abuso e l’adozione dell’ordine di demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla qualità di committente, risultante dal rapporto della Polizia Locale richiamato dall’ordinanza e non specificamente contestato né smentito da prova contraria. Il verbale di sopralluogo della Polizia Giudiziaria, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze direttamente accertate. Ha escluso l’efficacia invalidante dell’omessa comunicazione di avvio, poiché l’ordine di demolizione costituisce esercizio di potere vincolato e i ricorrenti non hanno indicato elementi che avrebbero potuto condurre a un esito diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Ha escluso la violazione del legittimo affidamento: il mero decorso del tempo o l’inerzia dell’amministrazione non rendono legittimo l’abuso né generano un affidamento qualificato in assenza di un atto favorevole dell’amministrazione; l’ordine di demolizione tardivo non richiede una motivazione rafforzata, essendo sufficiente il riferimento alla necessità di ripristinare la legalità violata. Ha infine ritenuto corretta la qualificazione dell’opera come nuova costruzione, poiché i ricorrenti non hanno provato la preesistenza di un edificio legittimamente assentito o comunque riconducibile a un fabbricato esistente. Le spese sono state compensate di fatto, con nulla disposto, poiché il Comune, pur vittorioso, non si è costituito.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
interventi di nuova costruzione
La realizzazione di un nuovo fabbricato a due piani, in corso di costruzione e privo di prova della preesistenza di un edificio legittimo, rientra negli interventi di nuova costruzione.
art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001
intervento subordinato a permesso di costruire
Gli interventi di nuova costruzione sono subordinati al rilascio del permesso di costruire.
art. 31 d.P.R. 380/2001
In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, legittima l’ingiunzione di demolizione e ripristino, con l’avvertimento dell’acquisizione gratuita in caso di inottemperanza.
art. 15 l.r. Lazio 15/2008
È richiamato quale ulteriore fondamento regionale della disciplina sanzionatoria applicata all’abuso edilizio.
art. 7 l. 241/1990
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
La sua omissione non invalida l’ordine di demolizione quando il provvedimento è vincolato e non sono prospettati elementi idonei a determinare un esito diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
quando risulti palese [...] che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullabilità del provvedimento vincolato se l’amministrazione dimostra, o risulta evidente, che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 2700 c.c.
fa piena prova, fino a querela di falso, [...] delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
Il verbale redatto dalla Polizia Giudiziaria durante il sopralluogo fa piena prova delle circostanze di fatto direttamente accertate, tra cui, nel caso concreto, la qualità di committente indicata nel verbale.
Massime di principio
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non invalida l’ordine di demolizione quando questo costituisce esercizio di un potere vincolato e il privato non indica elementi concreti che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto determinare un esito diverso.
- Il mero decorso del tempo dall’accertamento o dalla realizzazione dell’abuso edilizio non preclude l’adozione dell’ordine di demolizione, non rende legittima l’opera abusiva e non genera, in assenza di un atto amministrativo favorevole, un legittimo affidamento del proprietario.
- L’ordine di demolizione adottato a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso non richiede una motivazione rafforzata: è sufficiente il richiamo alla necessità di ripristinare la legalità edilizia violata.
- La qualificazione di un intervento come ristrutturazione di un fabbricato preesistente presuppone la prova dell’esistenza del manufatto da ristrutturare e della sua riconducibilità a un titolo legittimante o a un progetto approvato; in mancanza, la realizzazione di un nuovo manufatto è qualificabile come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
- Il verbale di sopralluogo redatto dalla Polizia Giudiziaria è atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze direttamente accertate dal pubblico ufficiale; la contestazione della qualità di committente richiede quindi una specifica allegazione e adeguata prova contraria.
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