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Sentenza

Sentenza n. 5214/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: rispetto al lotto 1 in contestazione, per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della determinazione prot. G15744 del 25/11/2024 con la quale la Regione Lazio – Direzione regionale programmazione economica e centrale acquisti ha approvato l'operato con cui la Commissione Giudicatrice il 19/11/2024, ha proceduto alla rivalutazione dell'offerta tecnica del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS S.r.l. a seguito di riesame in sede di esecuzione di sentenze del Consiglio di Stato n. 08780-08781-08782-08783-08784 del 4/11/2024, ha approvato la graduatoria di gara, ha disposto sempre in favore del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS S.r.l. la nuova aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 lotti per un importo complessivo di € 177.742.908,61, iva esclusa, per la durata di 48 mesi e della relativa comunicazione ex art. 76, comma 5, d.lgs. 50/2016 del 26/11/2024, ha disposto la rinnovazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 in capo all'aggiudicatario, omettendo invece di rinnovare la verifica di anomalia e sul rispetto dei minimi retributivi, ha preso atto dell'inefficacia della Convenzione stipulata il 22/12/2022 e ha ritenuto di procedere alla stipula di una nuova Convenzione e ha, infine, nominato il nuovo RUP della procedura; - del verbale della seduta riservata del 19/11/2024 con cui la Commissione Giudicatrice ha riesaminato l'offerta tecnica del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS S.r.l. per il criterio di valutazione di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara (“1b Responsabile del servizio/commessa. Verranno valutate l'esperienza e la competenza nel ruolo richiesto di responsabile di commessa”), ha assegnato un nuovo punteggio a quest'ultimo concorrente, procedendo altresì al calcolo del punteggio tecnico complessivo e del punteggio totale e ha redatto la nuova graduatoria di gara che ha visto collocato al primo posto sempre il RTI CNS-SDS e al secondo posto il Consorzio Leonardo, nonché della tabella sui punteggi allegata; - della nuova graduatoria di gara redatta all'esito della nuova valutazione dell'offerta del RTI CNS nella parte in cui vede il RTI CNS e il Consorzio Leonardo posti al primo e al secondo posto; - ove occorrer possa, della nota prot. 1405576 del 14/11/2024 con cui la Regione ha convocato la Commissione giudicatrice per rinnovare le valutazioni in capo al RTI CNS-SDS; - ove occorrer possa, della determinazione n. G11932 del 12/9/2022 con la quale è stata disposta la (vecchia) aggiudicazione della procedura centralizzata regionale, relativa all'affidamento del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, Lotti 1-5, in favore dell'RTI CNS Soc. Coop.-SDS S.r.l. per un importo complessivo di € 177.742.908,61 e dei provvedimenti in essa richiamati e della convenzione stipulata tra la Regione Lazio e il RTI CNS-SDS il 22/12/2022; - di tutti i verbali di gara sia delle sedute pubbliche che delle sedute riservate, nessuno escluso, tra cui il verbale n. 1 del 25/2/2022, il verbale n. 2 del 7/3/2022, il verbale n. 3 del 18/3/2022 e la determinazione n. G04025 del 4/4/2022 afferenti all'ammissione dei concorrenti in gara nella parte in cui hanno valutato e ammesso in gara il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo anziché disporne l'esclusione; - delle richieste di soccorso istruttorio, tra cui quelle del 10/3/2022, delle richieste di integrazioni documentali e degli esiti delle stesse nonchè della determina G04025 del 4/4/2022 laddove hanno disposto l'ammissione in gara del RTI CNS-SDS e del Consorzio Leonardo e non l'esclusione delle stesse; - ove occorrer possa, della determinazione prot. G05216 02/5/2022 di nomina della Commissione giudicatrice e dei verbali n. 4 dell'11/4/2022 e n. 5 del 29/4/2022; - del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18/5/2022, dei verbali delle sedute riservate n. 1 del 6/6/2022, n. 2 del 15/6/2022, n. 3 del 28/6/2022 e n. 4 dell'11/7/2022 e dei relativi allegati, e delle richieste di chiarimenti del 28/6/2022, in cui la commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche, nella parte in cui hanno valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo, anziché disporne l'esclusione; - del verbale della seduta virtuale n. 2 del 11/7/2022 e degli allegati, in cui la Commissione ha proceduto all'apertura delle offerte economiche, redatto la graduatoria e rimesso gli atti al RUP per la verifica di anomalia nella parte in cui hanno ammesso, valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo, anziché disporne l'esclusione; - del verbale di seduta riservata n. 6 del 6/9/2022 che ha determinato gli esiti della verifica di anomalia e degli altri atti, allegati, richieste, verbali e determinazioni afferenti al subprocedimento di verifica di anomalia dell'offerta del RTI CNS-SDS; - dei suddetti atti, della disciplina di gara e, segnatamente, degli artt. 17, 21 e 22 laddove interpretati nel senso di consentire l'omissione della verifica del rispetto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva in base al costo della manodopera esplicitato nel documento allegato all'offerta economica anche rispetto al concorrente posto al secondo posto in graduatoria; - del verbale di seduta riservata n. 7 del 8/9/2022 che ha dato atto degli esiti positivi del controllo del possesso dei requisiti speciali di gara in capo al RTI CNS-SDS; - di tutti i provvedimenti della Stazione appaltante, dei verbali pubblici e riservati anche non indicati, e della graduatoria finale nella parte in cui hanno ammesso, valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo; - degli esiti, allo stato non conosciuti, della rinnovata verifica dei requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 condotta in capo al RTI CNS-SDS; - del silenzio/rifiuto serbato rispetto all'istanza di accesso agli atti del 17/12/2024; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del presente ricorso; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché - per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché - per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8\4\2025: rispetto al lotto in contestazione, per l’annullamento, oltre che di tutti gli atti già impugnati, anche - del verbale del RUP del 26/2/2025 “per l’efficacia dell’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024” con cui la committente ha dato atto dei controlli eseguiti in capo al RTI (doc. 51) e degli altri eventuali verbali o atti del RUP, della Commissione o in generale della Stazione appaltante ad esso connessi o collegati, non conosciuti; - della pec del 6/03/2025 (riferimento al registro di sistema num.: PI145567-21) con cui è stato comunicato che “a seguito del positivo esito delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, l'aggiudicazione disposta con Determinazione n. G15744 del 25/11/2024 in favore del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS Srl è divenuta efficace" (doc. 52); - della nota E0032522 del 13/1/2025 acquisita dal RTI CNS- SDS e delle richieste rivolte al RTI CNS-SDS e alle richieste fatte agli enti competenti; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché - per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché - per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3\12\2025 : nonché sempre rispetto al lotto in contestazione, per l’annullamento, oltre che di tutti gli atti già impugnati con il ricorso e con i precedenti motivi aggiunti di ricorso, anche, con i presenti motivi aggiunti, - della pec del 28/10/2025 e della nota della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement della Regione Lazio del 28/10/2025 afferente alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del Servizio CUP occorrente le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, avente ad oggetto l’“Esibizione documentale in esecuzione delle ordinanze del TAR Lazio nn. 16821/2025-16822/2025-16823/2025-16824/2025-16825/2025 del 29/9/2025” (docc. 59 e 60); - della nota del 30/10/2025 “Esibizione documentale in esecuzione Ordinanze TAR Lazio” con cui la Regione ha trasmesso un ulteriore documento (docc. 61 e 62); - del silenzio rigetto formatosi a seguito dell’istanza di accesso agli atti e del silenzio inadempimento all’ordinanza del TAR; - di tutti gli altri atti connessi, collegati, conseguenti anche non conosciuti; - nuovamente, anche con i presenti motivi aggiunti, del verbale del RUP del 26/2/2025 “per l’efficacia dell’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024” con cui la committente ha dato atto dei controlli eseguiti in capo al RTI (doc. 51) e degli altri eventuali verbali o atti del RUP, della Commissione o in generale della Stazione appaltante ad esso connessi o collegati, non conosciuti; - nuovamente, anche con i presenti motivi aggiunti, della pec del 6/03/2025 (riferimento al registro di sistema num.: PI145567-21) con cui è stato comunicato che “a seguito del positivo esito delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, l'aggiudicazione disposta con Determinazione n. G15744 del 25/11/2024 in favore del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS Srl è divenuta efficace" (doc. 52); - nuovamente, anche con i presenti motivi aggiunti, della nota E0032522 del 13/1/2025 e delle richieste rivolte al RTI CNS-SDS e alle richieste fatte agli enti competenti; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura stipulati nelle more del giudizio; nonché ex art. 116 c.p.a. e/o ex art. 112 c.p.a. per l’annullamento dell’ostensione parziale dei documenti trasmessi dalla Stazione appaltante il 28/10/2025 e/o per l’ottemperanza dell’ordinanza n. 16821/2025 del 29/9/2025, non impugnata, con conseguente condanna, previo accertamento e declaratoria del diritto di accesso in capo al ricorrente e/o declaratoria di inadempimento integrale all’ordinanza, all’esibizione e rilascio di copia della documentazione non ostesa. nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e degli ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti.

Giustizia amministrativa202414294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nuova aggiudicazione del lotto 1 al RTI CNS-SDS, conseguente rivalutazione dell'offerta tecnica, verifiche dei requisiti e atti successivi, nonché parziale ostensione documentale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, terza classificata nella gara centralizzata regionale per il servizio CUP, ha impugnato la nuova aggiudicazione al RTI CNS-SDS, disposta dalla Regione in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato la precedente aggiudicazione limitatamente alla valutazione del criterio relativo al responsabile di commessa, disponendo la rivalutazione dell'offerta tecnica. Ha dedotto, in particolare, la violazione della disciplina di gara e degli artt. 32, 80, 94, 95 e 97 d.lgs. 50/2016 per l'omessa rinnovazione della verifica di anomalia e della verifica sui costi della manodopera e sui minimi salariali; l'erroneità o sottostima dei costi della manodopera dell'aggiudicatario e della seconda classificata, anche per effetto degli aggiornamenti del CCNL applicato; l'irregolarità contributiva di una consorziata esecutrice; la sussistenza di gravi illeciti professionali e l'omessa o reticente dichiarazione di circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016; l'illegittimità delle valutazioni del RUP sulle penali contrattuali, sui procedimenti penali e su altri fatti dichiarati dall'aggiudicatario. Con i motivi aggiunti ha contestato anche il verbale del RUP del 26 febbraio 2025, l'efficacia dell'aggiudicazione e gli esiti delle verifiche dei requisiti, deducendo difetto di istruttoria e violazione dell'art. 80, in particolare quanto alla continuità della regolarità contributiva. Ha inoltre proposto domande di accesso e di ottemperanza all'ordinanza istruttoria, nonché domande di risarcimento in forma specifica, subentro e dichiarazione di inefficacia del contratto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. In primo luogo ha ritenuto carente l'interesse della terza classificata a coltivare le censure rivolte contro la sola aggiudicataria o contro entrambe le prime classificate quando le censure non risultino fondate nei confronti di entrambe: l'eventuale esclusione della prima avrebbe infatti determinato soltanto lo scorrimento in favore della seconda, senza procurare alla ricorrente l'aggiudicazione. Ha richiamato il giudicato formatosi sulle precedenti sentenze del Consiglio di Stato, che avevano già respinto le censure contro il Consorzio Leonardo e dichiarato improcedibili quelle relative all'offerta del CNS, salvo il solo profilo concernente la valutazione del responsabile di commessa. Ha quindi ritenuto coperte dal giudicato le contestazioni relative alla verifica di anomalia già svolta sull'offerta CNS e ha escluso l'obbligo della stazione appaltante di rinnovare tale fase o la verifica dei costi della manodopera, essendo stata ordinata soltanto la rivalutazione del criterio relativo al responsabile di commessa. Le censure sulla regolarità contributiva e sugli ulteriori requisiti di esclusione sono state dichiarate improcedibili nella parte in cui l'Amministrazione aveva effettuato le verifiche durante il giudizio. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR li ha comunque esaminati e respinti nel merito. Ha ritenuto sufficiente la regolarità contributiva attestata dai DURC positivi, qualificati come certificazioni vincolanti per la stazione appaltante e tali da esonerarla da ulteriori accertamenti, anche rispetto all'accertamento INPS richiamato dalla ricorrente. Ha ritenuto non manifestamente illogiche le valutazioni del RUP sulle penali applicate da ASL Teramo e ASL Caserta, fondate sul diverso oggetto dei contratti, sulla natura degli addebiti, sull'ascrivibilità a una consorziata, sulla pendenza del giudizio e sulle misure correttive. Quanto alle vicende penali e alle altre circostanze dichiarate, ha riconosciuto l'ampia discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione dell'integrità e affidabilità dell'operatore e ha ritenuto ragionevole la conclusione del RUP secondo cui le risultanze erano archiviate o ancora nella fase delle indagini preliminari e non idonee a integrare la causa di esclusione. Ha inoltre escluso che l'omessa dichiarazione di fatti potenzialmente rilevanti comporti automaticamente l'esclusione: ai sensi dell'Adunanza Plenaria n. 16/2020, l'omissione o reticenza rileva nell'ambito della valutazione discrezionale dell'affidabilità, mentre la causa automatica di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis), riguarda dichiarazioni obiettivamente false. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri di legge in favore della Regione Lazio e in euro 3.000,00 oltre oneri di legge in favore di CNS.

Norme richiamate

  • art. 80 d.lgs. 50/2016

    le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: … c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità …

    La verifica dei requisiti generali, della regolarità contributiva e dell'affidabilità professionale è disciplinata secondo la versione della norma applicabile ratione temporis. L'omissione o reticenza informativa non determina automaticamente l'esclusione; la stazione appaltante deve valutare l'incidenza dei fatti sull'integrità e affidabilità dell'operatore.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    La regolarità contributiva può essere comprovata dai DURC positivi, che vincolano la stazione appaltante ed esonerano da ulteriori accertamenti sui medesimi profili.

  • art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e f-bis), d.lgs. 50/2016

    Le gravi condotte professionali e le informazioni omesse o false devono essere valutate secondo la rispettiva fattispecie. L'omissione di informazioni potenzialmente rilevanti non costituisce causa automatica di esclusione; la lett. f-bis) si applica alle dichiarazioni obiettivamente false, senza margini di opinabilità.

  • art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016

    La verifica dei costi della manodopera non deve essere nuovamente svolta quando il giudicato ha ritenuto legittima la fase già espletata e ha disposto esclusivamente la rivalutazione di uno specifico criterio tecnico.

  • art. 97 d.lgs. 50/2016

    La verifica di anomalia già compiuta e ritenuta legittima dal giudicato non deve essere rinnovata se la riedizione del potere è limitata a uno specifico segmento della valutazione dell'offerta.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione all'istanza di accesso agli atti, accolta in sede istruttoria con ordine di esibizione documentale.

  • art. 112 c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa ottemperanza all'ordinanza istruttoria e all'esibizione della documentazione.

  • art. 18, punto 18.I.b, del disciplinare di gara

    Verranno valutate l'esperienza e la competenza nel ruolo richiesto di responsabile di commessa

    Il Consiglio di Stato aveva ordinato la rivalutazione del punteggio attribuito al CNS esclusivamente con riferimento alla figura del responsabile di commessa.

Massime di principio

  • Il giudicato che annulla un'aggiudicazione disponendo la riedizione del potere limitatamente a uno specifico criterio di valutazione vincola la stazione appaltante a rinnovare soltanto quel segmento procedimentale; restano ferme le altre fasi già espletate e coperte dal giudicato, comprese la verifica di anomalia e la verifica dei costi della manodopera, salvo specifica statuizione contraria.
  • Il terzo classificato ha interesse a contestare la posizione dell'aggiudicatario soltanto se può ottenere una concreta utilità, e quindi, di regola, quando siano fondate anche le censure contro il secondo classificato oppure quando sussista un interesse strumentale effettivo alla rinnovazione della gara.
  • I certificati DURC positivi, in quanto attestazioni provenienti dalle autorità competenti sulla regolarità contributiva, si impongono alla stazione appaltante ed esonerano quest'ultima da ulteriori accertamenti sui medesimi fatti, salvo specifiche ragioni giuridicamente rilevanti che ne mettano in discussione l'efficacia.
  • La valutazione dei gravi illeciti professionali e dell'affidabilità dell'operatore economico è espressione di ampia discrezionalità amministrativa; il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica della non manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o arbitrarietà della valutazione.
  • L'omessa o reticente dichiarazione di fatti potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016 non comporta automaticamente l'esclusione: la stazione appaltante deve valutarne l'effettiva incidenza sull'integrità e affidabilità dell'operatore. La lett. f-bis) opera invece per dichiarazioni obiettivamente false, senza margini di opinabilità.
  • Un onere informativo a carico del concorrente può fondare l'esclusione solo se previsto dalla legge o dalla lex specialis in modo chiaro, preciso e univoco, nel rispetto dei principi di tassatività delle cause di esclusione e favor partecipationis.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionaleRegolarità fiscale e contributiva
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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